Cassazione Penale, Ordinanza n. 36513/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 13 febbraio 2026 pronunciata all’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter c.p.p., aveva prosciolto l’imputata dai reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità, dichiarandoli non punibili per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.; aveva inoltre dichiarato che il fatto di oltraggio a pubblico ufficiale non sussisteva, per mancanza del presupposto della presenza di più persone oltre agli agenti. Il Procuratore Generale ha impugnato i soli capi relativi alla resistenza e al rifiuto delle generalità, deducendo, da un lato, violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p. e, dall’altro, mancanza e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che il giudice avesse trascurato la concreta offensività della condotta: la resistenza, protrattasi per un tempo apprezzabile dentro e fuori un esercizio commerciale e rivolta contro più operanti, sarebbe stata accompagnata da offese, provocazioni, minacce di adire le vie legali e dal gesto di mimare un colpo con il telefono cellulare. Quanto al rifiuto di fornire le generalità, ha contestato la contraddizione tra la durata di circa due ore, anche dopo l’accompagnamento in caserma, e la qualificazione della condotta come temporalmente limitata; ha inoltre evidenziato che l’imputata aveva con sé i documenti e che il rifiuto aveva determinato un accompagnamento e un impiego di personale ritenuti inutili. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali doglianze: ha rilevato che il Procuratore Generale aveva proposto ricorso per cassazione per saltum contro una sentenza predibattimentale di non luogo a procedere e ha affrontato la questione del mezzo d’impugnazione consentito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la sentenza di non luogo a procedere emessa all’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter c.p.p. sia appellabile e che contro di essa non sia ammesso il ricorso per cassazione per saltum. Ha aderito all’orientamento maggioritario, valorizzando la natura processuale della decisione e la disciplina dell’art. 428 c.p.p., che prevede l’appello quale mezzo d’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere di primo grado. La concentrazione del controllo presso la Corte d’appello evita un passaggio preventivo in Cassazione che, in caso di accoglimento, comporterebbe comunque la trasmissione degli atti alla Corte d’appello per le determinazioni funzionali al rinvio a giudizio, senza vantaggi di speditezza. La Corte ha inoltre osservato che, anche seguendo l’orientamento minoritario favorevole al ricorso per saltum, il ricorso non sarebbe stato proponibile perché includeva un motivo attinente al vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p., anche per tale ragione il mezzo si converte in appello. Ha quindi disposto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Firenze, senza decidere le censure sulla particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
la sentenza di non luogo a procedere emessa all'udienza predibattimentale che ripropone lo stesso schema della sentenza, della medesima tipologia, emessa all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen.
La sentenza predibattimentale di non luogo a procedere è una decisione di natura processuale, assimilabile per tipologia a quella emessa all’udienza preliminare; la decisione la considera appellabile, non impugnabile con ricorso per cassazione per saltum.
la sentenza di non luogo a procedere emessa all'udienza predibattimentale che ripropone lo stesso schema della sentenza, della medesima tipologia, emessa all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen.
La sentenza di non luogo a procedere dell’udienza predibattimentale è ricondotta, per natura e schema processuale, alla sentenza di non luogo a procedere emessa all’udienza preliminare.
Con la L. 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) all'originaria disciplina che prevede l'appello quale mezzo di impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in primo grado, con la espressa previsione della proponibilità del ricorso per cassazione soltanto contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, ed unicamente per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606
La disciplina dell’art. 428 c.p.p. individua l’appello come mezzo d’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere di primo grado e riserva il ricorso per cassazione alla sentenza pronunciata in grado d’appello; tale assetto sostiene l’esclusione del ricorso per saltum contro la decisione predibattimentale.
Secondo l'orientamento minoritario il ricorso per saltum è invece ammissibile. Si è osservato che l'art. 569 cod. proc. pen. parla genericamente di "sentenza di primo grado" senza limitarsi alle sentenze dibattimentali e poichè il non luogo a procedere è una sentenza di primo grado appellabile, deve essere possibile anche il ricorso immediato per cassazione.
La Corte riferisce l’argomento dell’orientamento minoritario, ma non lo accoglie: nel sistema applicabile, la previsione generale dell’art. 569 c.p.p. non estende il ricorso per saltum alla sentenza processuale predibattimentale di non luogo a procedere.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il ricorso per saltum non sarebbe stato comunque proponibile avendo il Pubblico Ministero impugnato la sentenza non solo per motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606, ma anche per un motivo - il secondo del ricorso - riferito al caso previsto dall'articolo 606 comma 1, lettera e), per il quale il ricorso immediato non è mai consentito
Un ricorso immediato per cassazione che includa un motivo relativo al vizio di motivazione previsto dalla lettera e) non è consentito; se proposto, è soggetto a conversione in appello.
per il quale il ricorso immediato non è mai consentito, e se eventualmente proposto si converte in appello ( a norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.).
Quando il ricorso per saltum è proposto per un motivo per il quale il ricorso immediato non è ammesso, opera la conversione in appello.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere emessa all’udienza predibattimentale è impugnabile con appello, non con ricorso per cassazione per saltum. La sua natura processuale e la disciplina dell’art. 428 c.p.p. impongono di concentrare davanti alla Corte d’appello il controllo sulla decisione, anche per consentire a tale giudice di adottare direttamente le determinazioni funzionali all’eventuale rinvio a giudizio.
- Il ricorso per cassazione per saltum non è comunque proponibile quando contiene un motivo relativo al vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; in tal caso il ricorso si converte in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p.
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