Cassazione Penale, Sentenza n. 21886/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP di Bari che, con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva inflitto a Palermiti la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per i reati di rapina (capo 1), resistenza a pubblico ufficiale (capo 2) e danneggiamento (capo 3). I motivi presentati: 1) contestazione della qualificazione del capo 1 come rapina; 2) contestazione della qualificazione del capo 2 come resistenza per mancanza di atto formale del pubblico ufficiale; 3) inesistenza della querela per il reato di danneggiamento (capo 3) e quindi mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; inoltre motivo autonomo dedotto da altro difensore sulla omissione della concessione della sospensione condizionale della pena per essere soggetto incensurato e minorenne rispetto ai 21 anni.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi ritenendoli manifestamente infondati: la qualificazione del fatto come rapina è corretta poiché l'impossessamento del cellulare e la violenza si sono verificati nello stesso contesto spazio-temporale; analogamente il capo 2 descrive un atto preciso dei pubblici ufficiali (l'invito a restituire il cellulare) al quale il ricorrente si è sottratto. Ha invece accolto il terzo motivo perché dagli atti risultava la mancanza di querela per il reato di danneggiamento (capo 3), che non è perseguibile d'ufficio: di conseguenza avrebbe dovuto essere rilevata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 635 c.p. (capo 3) e ha eliminato il relativo segmento di pena in continuazione pari a 1 mese e 10 giorni di reclusione e 34,00 euro di multa. Il motivo sulla sospensione condizionale è stato ritenuto manifestamente infondato perché il beneficio non faceva parte dell'accordo tra le parti né era stato devoluto al giudice.
Norme richiamate
Regola il rito sulla richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza è il frutto dell'accordo tra accuse e difesa e non può essere travalicata dal giudice rispetto ai termini del patto.
Limita il sindacato in Cassazione sulla qualificazione giuridica dei fatti nel procedimento di patteggiamento ai soli casi di errore manifesto, cioè qualificazioni palesemente eccentriche rispetto al capo di imputazione.
Prevede la rilevazione d'ufficio delle condizioni di procedibilità e l'improcedibilità dell'azione penale quando manca una condizione attiva (es. querela per reato a querela di parte). Anche nel patteggiamento il giudice avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità del reato non procedibile.
Norma che disciplina il reato di danneggiamento; nel caso specifico la Corte ha rilevato che tale reato è procedibile a querela di parte e che la querela era mancante, determinando l'improcedibilità.
Massime di principio
- Nel patteggiamento la Corte di Cassazione può sindacare la qualificazione giuridica dei fatti solo se l'errore è manifesto e inequivocabile; questioni di qualificazione non chiare o opinabili non sono ground di annullamento.
- Se, anche in presenza di un accordo sulle pene, dagli atti emerge l'assenza di una condizione di procedibilità (ad es. querela mancante per reato procedibile a querela di parte), il giudice deve rilevare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e la relativa parte di pena deve essere eliminata.
- La cancellazione del segmento di pena relativo a un reato improcedibile avviene senza rinvio e senza che ciò implichi automaticamente la rinegoziazione del patto per i restanti capi, salvo specifiche allegazioni difensive che dimostrino il contrario.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa dal giudice se non è stata espressamente prevista nell'accordo di patteggiamento o devoluta specificamente dalle parti al potere discrezionale del giudice; la mancata richiesta/espressa devoluzione esclude la concessione d'ufficio.
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