Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05140/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, la rideterminazione della pena illegittimamente inflitta per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/1990 e lo scomputo, ai sensi dell'art. 657, comma 3, c.p.p., di quanto già espiato, sostenendo che la nuova quantificazione potrebbe consentirgli, tramite la cosiddetta fungibilità, una riduzione della pena attualmente in esecuzione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur essendo pacifico il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena dopo una declaratoria di incostituzionalità della norma relativa al trattamento sanzionatorio, tale intervento è possibile solo se il rapporto esecutivo è ancora pendente. Nel caso di specie la pena relativa agli artt. 73/74 DPR 309/1990 era già stata interamente espiata (detenzione dal 13/07/1998 al 19/01/2005), per cui il rapporto esecutivo si è esaurito e non sussiste interesse del ricorrente alla rideterminazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a titolo di somma equa.

Norme richiamate

  • Art. 73 DPR 309/1990

    Norma incriminatrice sulla detenzione e cessione di stupefacenti; è la disposizione la cui applicazione alla commisurazione della pena è stata interessata dalla sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale.

  • Art. 74 DPR 309/1990

    Norma che tipicamente disciplina circostanze aggravanti/concorrenti in materia di stupefacenti; rilevante nel calcolo della pena inflitta al ricorrente.

  • Art. 657 c.p.p.

    comma 3 menzionato nel ricorso

    Previene i poteri del giudice dell'esecuzione in tema di rimedi per il condannato; invocato per ottenere lo scomputo di quanto illegittimamente espiato.

  • Art. 673 c.p.p.

    Norma sulla revoca della sentenza di condanna; richiamata nella giurisprudenza per delimitare i poteri del giudice dell'esecuzione e il rapporto col giudicato.

  • Art. 30, comma 4, L. n. 87/1953

    Richiamato per affermare che il legislatore non ha escluso i poteri del giudice dell'esecuzione dopo declaratoria di incostituzionalità, ma pone il limite dell'esaurimento del rapporto esecutivo.

  • Sentenza Corte Cost. n. 40/2019

    Declaratoria di illegittimità costituzionale che ha inciso sulla commisurazione della pena in materia di stupefacenti e che legittima, in astratto, istanze di rideterminazione delle pene se l'esecuzione è ancora pendente.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 42858/2014, Sez. 1 n. 32193/2015, e altre)

    Ordinamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale il giudice dell'esecuzione può adeguare il rapporto esecutivo dopo una declaratoria di incostituzionalità della norma sanzionatoria solo se il rapporto esecutivo non è completamente esaurito; il giudicato non è assolutamente insensibile ma ha il limite della non reversibilità degli effetti già compiuti.

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della casse dello Stato per comportamento processuale negligente o colposo; applicata per disporre il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Se una sentenza della Corte costituzionale dichiara illegittima una norma che incide solo sulla commisurazione della pena, il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena a favore del condannato soltanto se il rapporto esecutivo è ancora pendente (cioè la pena non è stata interamente espiata).
  • L'interesse ad ottenere la rideterminazione sussiste quando la nuova quantificazione può effettivamente incidere sull'esecuzione attuale (riduzione del residuo, scomputo, applicazione di regimi alternativi o di fungibilità).
  • Quando il titolo esecutivo comprende più componenti (es. pena detentiva e pena pecuniaria), l'esecuzione si considera esaurita solo con l'estinzione di tutte le componenti; se una componente è ancora pendente, può sussistere interesse alla rideterminazione.
  • In sede esecutiva è essenziale produrre e provare le date e la misura dell'espiazione già effettuata: senza prova che l'esecuzione sia ancora pendente, la domanda sarà destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile.
  • La giurisprudenza consolidata garantisce il bilanciamento tra il diritto fondamentale alla libertà personale e la stabilità del giudicato, ma pone un limite inderogabile quando gli effetti della pena sono già diventati irreversibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza della domanda prima di proporla in esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.