Cassazione Civile, Ordinanza n. 12662/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento della comunione ereditaria di una defunta. Nel giudizio di merito tutti i coeredi avevano aderito alla divisione, ma il tribunale aveva anche condannato alcuni di essi a corrispondere i frutti civili per il godimento esclusivo di alcuni beni ereditari dalla data di apertura della successione. In appello una coerede aveva censurato la condanna relativa a un immobile, sostenendo che la corte di merito avesse errato nel ritenere provato il godimento esclusivo e nel desumere automaticamente da esso l'obbligo di pagare i frutti, senza verificare un effettivo impedimento agli altri coeredi. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 2697 e 723 c.c. e nullità/illogicità della motivazione, per avere la corte d'appello fondato la decisione su dichiarazioni e CTU in modo errato; 2) violazione dell'art. 1102 c.c., assumendo che l'uso del bene comune rientrasse nei poteri del comproprietario e non comportasse di per sé un obbligo indennitario, salvo prova di uno ius prohibendi; 3) violazione degli artt. 1148 e 535 c.c. sulla decorrenza dei frutti; 4) vizi in punto di spese del primo grado; 5) nullità e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese del giudizio di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondato il secondo, assorbendo gli altri. Ha affermato che in comproprietà l'uso esclusivo del bene non fa sorgere automaticamente l'obbligo di corrispondere frutti civili: occorre che gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare direttamente il bene e che tale uso sia stato loro impedito, con prova di una sottrazione o esclusione dal godimento comune. Poiché la corte territoriale aveva invece fatto discendere il pagamento dei frutti dal semplice godimento dell'immobile da parte della coerede, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo relativo all'art. 1102 c.c., ha dichiarato assorbiti i restanti motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di frutti civili alla luce del principio secondo cui il pagamento è dovuto solo se l'uso esclusivo abbia impedito agli altri coeredi di utilizzare il bene come comproprietari. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per contestare l'utilizzo delle prove; la Corte ribadisce che non vi è violazione quando il giudice valuta prove legittimamente acquisite, attribuendo loro diverso peso probatorio.
la sua violazione è configurabile solo se l'onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata; non quando si contesta soltanto la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
richiamato nel primo motivo in tema di divisione ereditaria e frutti del bene comune.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ricorda che il vizio motivazionale è oggi limitato all'omessa o apparente motivazione.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma la censura viene superata dal principio sui limiti del sindacato di legittimità.
la valutazione del materiale probatorio rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
norma decisiva: il comproprietario può usare e godere della cosa comune anche in modo più intenso; l'obbligo di corrispondere frutti civili sorge solo se l'uso esclusivo abbia impedito agli altri partecipanti il pari uso del bene e risulti una loro concreta volontà di utilizzarlo direttamente.
richiamato nel terzo motivo sulla decorrenza dei frutti civili, ma resta assorbito.
richiamato nel terzo motivo in tema di successione e frutti, ma resta assorbito.
invocato per la regolazione delle spese; la statuizione sulle spese di merito viene travolta dall'accoglimento con rinvio.
richiamato con riferimento alla compensazione o regolazione delle spese; assorbito dalla cassazione con rinvio.
indicato come base del procedimento in camera di consiglio in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile come vizio di motivazione la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, né può denunciarsi violazione dell'art. 115 c.p.c. quando la decisione sia fondata su prove ritualmente acquisite e apprezzate dal giudice secondo il proprio convincimento.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata dalla prova del fatto costitutivo o dell'eccezione; non quando si contesti l'esito dell'apprezzamento delle prove.
- In tema di comunione, l'uso esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario non comporta automaticamente un obbligo di corrispondere frutti civili o indennità agli altri partecipanti, poiché tale uso può costituire esercizio legittimo del diritto di comproprietà.
- L'obbligo di corrispondere frutti civili in capo all'occupante sorge solo se sia provato che gli altri partecipanti abbiano manifestato una concreta volontà di utilizzare direttamente il bene e che tale utilizzo sia stato loro impedito, con conseguente esclusione dal godimento comune.
- In caso di bene ereditario in comunione, il coerede che lo utilizzi o lo amministri individualmente resta nell'ambito dei poteri del comproprietario, salvo che emerga una palese esclusione degli altri coeredi dal rapporto con il bene.
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