Cassazione Civile, Ordinanza n. 19458/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso bonario notificato dall'INPS con cui si comunicava a una professionista iscritta all'albo forense l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata per l'anno 2010 e la richiesta di contributi e sanzioni. La professionista ha proposto opposizione sostenendo, nei gradi di merito e poi in cassazione, che mancassero i presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata perché il reddito professionale dichiarato era inferiore a 5.000 euro e che, comunque, il credito contributivo fosse prescritto. In cassazione ha articolato due motivi: il primo per violazione degli artt. 2 e 26 della L. n. 335/1995 e dell'art. 18 L. n. 111/2011, contestando l'obbligo di iscrizione d'ufficio; il secondo per violazione dell'art. 2935 c.c., contestando la decorrenza della prescrizione dal 6 luglio 2011, assumendo che il differimento del termine di versamento non potesse incidere sul dies a quo prescrizionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata e la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, il professionista iscritto ad albo che svolga attività libero-professionale abituale, pur se non esclusiva e anche se con reddito inferiore a 5.000 euro, è tenuto all'iscrizione alla Gestione separata ove non sia integralmente coperto dalla cassa professionale di riferimento; la soglia dei 5.000 euro rileva solo per le attività occasionali. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e che, per l'annualità 2010, il d.P.C.M. 12 maggio 2011 ha differito il termine al 6 luglio 2011, sicché la notifica dell'avviso bonario del 5 luglio 2016 ha interrotto utilmente il decorso quinquennale. Quanto alle sanzioni, la Corte ha rilevato che la questione era coperta da giudicato interno e comunque non devoluta con specifico motivo di ricorso; ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
istituisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che percepiscono redditi da attività professionale non già coperti da una posizione previdenziale obbligatoria, in funzione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva
richiamato in relazione alla disciplina della Gestione separata e alla sua applicazione ai professionisti; la Corte lo interpreta in continuità con il diritto vivente e con la sentenza costituzionale n. 104/2022
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi, tenendo conto dei differimenti normativamente previsti
art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000
richiamato per il regime sanzionatorio applicato al caso concreto; la questione è stata ritenuta coperta da giudicato interno
art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000
menzionato come regime più gravoso per l'ipotesi di evasione contributiva, non applicato perché la statuizione di primo grado era rimasta ferma
d.P.C.M. 12 maggio 2011
ha natura regolamentare e, per l'annualità 2010, differisce il termine di versamento dei contributi al 6 luglio 2011, incidendo sul dies a quo della prescrizione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicati come parametro dei motivi di ricorso; il primo come violazione di legge, il secondo come critica alla motivazione/disciplina sostanziale della prescrizione
Massime di principio
- Il professionista iscritto a un albo, che svolga attività libero-professionale con caratteri di abitualità e produca redditi non integralmente assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria, deve iscriversi alla Gestione separata INPS anche se il reddito dichiarato è inferiore alla soglia di 5.000 euro; tale soglia è rilevante solo per le attività occasionali.
- Il sistema previdenziale categoriale e la Gestione separata operano in termini di complementarità e non di alternatività: l'obbligo verso la Gestione separata viene meno solo quando il reddito professionale sia già integralmente coperto da una posizione assicurativa presso la cassa di riferimento.
- Ai fini della verifica dell'abitualità dell'attività professionale possono rilevare indizi come l'iscrizione all'albo, l'apertura della partita IVA e la qualificazione fiscale dei redditi, trattandosi però di presunzioni semplici liberamente valutabili dal giudice di merito.
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento; un differimento normativo del termine di versamento posticipa anche il dies a quo della prescrizione, senza alterarne la durata quinquennale.
- La dichiarazione dei redditi del contribuente non costituisce, di per sé, il presupposto del credito contributivo e non fa decorrere la prescrizione; eventuali profili di occultamento doloso del debito contributivo richiedono un accertamento di fatto specifico.
- Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale operano ex tunc, ma non travolgono i rapporti ormai esauriti per giudicato o per preclusioni e decadenze non investite dalla declaratoria di illegittimità.
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