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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17923/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata. Ha quindi disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la ricorrente fosse esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti. Il ricorso, per come riportato nella decisione di legittimità, è stato ritenuto inammissibile perché proponeva un motivo generico e meramente reiterativo di censure già dedotte, già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. Dal testo non è possibile desumere il fatto storico contestato né il reato specifico, poiché la Corte di cassazione si limita a dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza riprodurre il capo di imputazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se il ricorrente non ha colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a formulare censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo quando risulti che il ricorrente non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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