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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36349/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 13/11/2024, aveva assolto sei imputati dal reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p. Il Procuratore della Repubblica aveva depositato appello il 25/06/2025 in forma analogica presso l’ufficio impugnazioni del Tribunale. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 02/03/2026, aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che l’obbligo di deposito telematico fosse applicabile e che i decreti del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore di sospensione e proroga dell’applicativo APP non riguardassero gli atti di impugnazione, disciplinati dal Libro IX c.p.p. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo articolato in censure connesse, violazione degli artt. 111-bis, 175-bis e 582 c.p.p. e della disciplina ministeriale sul deposito telematico. Ha sostenuto, in via principale, che i decreti attestassero un malfunzionamento generalizzato, senza escludere le impugnazioni; in subordine, che il deposito dell’appello fosse funzionalmente connesso al giudizio dibattimentale; inoltre, che l’art. 175-bis c.p.p. non imponesse di elencare tassativamente gli atti depositabili in forma cartacea.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che l’art. 175-bis c.p.p. collega la deroga all’obbligo di deposito telematico all’attestazione del malfunzionamento e non richiede che il provvedimento del dirigente dell’ufficio individui tassativamente le tipologie di atti depositabili in forma analogica. La lettura della Corte territoriale aveva introdotto una limitazione non prevista dalla legge e, così, una causa di inammissibilità non tipizzata, incidendo sulle facoltà delle parti. La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio a un’altra sezione della Corte di appello di Salerno, che dovrà valutare, libera nell’esito, l’ammissibilità dell’appello sotto ogni altro profilo e, successivamente, la sua eventuale fondatezza. Non risultano indicate statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 175-bis c.p.p.

    La disciplina nel suo complesso fa derivare gli effetti della sospensione dell’obbligo di deposito telematico quindi dalla sola attestazione del malfunzionamento; in presenza di un tale provvedimento, legittimamente emesso, ope legis devono ritenersi consentiti la redazione degli atti in forma di documento analogico e il loro deposito con modalità non telematiche.

    L’attestazione del malfunzionamento da parte del dirigente dell’ufficio, nei casi previsti, determina per legge la possibilità di redigere e depositare atti in forma analogica. La norma non esige che il provvedimento individui tassativamente le tipologie di atti interessate.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    Si tratta, infine, di un’interpretazione non consentita che incide sulle facoltà delle parti, idonea ad integrare una nullità ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen. dell’atto che in base ad essa è stato emesso.

    L’interpretazione che introduce una limitazione non prevista dalla legge e incide sulle facoltà delle parti può integrare una nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p.

  • art. 111-bis c.p.p.

    La lettera della disposizione correla la deroga all’obbligo di deposito telematico o alla certificazione del direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia o, in assenza di questa, all’attestazione contenuta nel provvedimento del dirigente dell’ufficio giudiziario della tipologia di atti ai quali si riferisce.

    L’obbligo ordinario di deposito telematico può essere derogato nelle condizioni disciplinate dall’art. 175-bis c.p.p.; la portata della deroga dipende dall’attestazione del malfunzionamento, non da una selezione tassativa degli atti imposta dalla norma.

  • art. 582, comma 1, c.p.p.

    La disciplina nel suo complesso fa derivare gli effetti della sospensione dell’obbligo di deposito telematico quindi dalla sola attestazione del malfunzionamento; in presenza di un tale provvedimento, legittimamente emesso, ope legis devono ritenersi consentiti la redazione degli atti in forma di documento analogico e il loro deposito con modalità non telematiche.

    La regola sul deposito dell’impugnazione in modalità telematica opera secondo la disciplina generale, ma non impedisce il deposito analogico quando ricorre una deroga validamente attivata ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p.

  • art. 111-ter, comma 3, c.p.p.

    a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3

    Durante il malfunzionamento, gli atti possono essere depositati analogicamente; i documenti analogici sono poi convertiti e inseriti nel fascicolo informatico secondo le disposizioni richiamate.

  • art. 110, comma 4, c.p.p.

    a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3

    Nel regime di deposito analogico conseguente al malfunzionamento restano ferme le disposizioni sulla successiva gestione e conversione informatica dei documenti depositati.

  • art. 175 c.p.p.

    Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.

    La restituzione nel termine per il mancato deposito durante il malfunzionamento è subordinata alla prova dell’impossibilità di compiere tempestivamente l’atto per caso fortuito o forza maggiore.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p., quando il dirigente dell’ufficio giudiziario accerta e attesta il malfunzionamento nei casi previsti, la deroga al deposito telematico opera per legge e consente il deposito analogico; non è necessario che il provvedimento elenchi tassativamente le categorie di atti depositabili in forma cartacea.
  • Un provvedimento che attesta un impedimento generalizzato all’accesso ai servizi informatici non può essere interpretato in modo da escludere singole categorie di atti sulla sola base di un’elencazione dispositiva, quando tale selezione non è richiesta dalla legge e non è giustificata dal contenuto dell’attestazione.
  • Non può essere introdotta per via interpretativa una causa di inammissibilità processuale non prevista dalla legge: una simile lettura contrasta con il principio di tipicità delle sanzioni processuali e, se incide sulle facoltà delle parti, può integrare la nullità prevista dall’art. 178, lett. c), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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