Cassazione Civile, Ordinanza n. 34902/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
Un avvocato aveva proposto opposizione all'esecuzione avverso il titolo esecutivo costituito da un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato l'estinzione di una precedente procedura di pignoramento presso terzi, con condanna alle spese. Il giudice di pace aveva dichiarato improcedibile l'opposizione per litispendenza con altra causa pendente davanti alla Corte d'appello di Ancona; il tribunale, in appello, aveva dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che la decisione sulla litispendenza fosse assimilabile a una pronuncia sulla competenza e quindi impugnabile solo con regolamento necessario di competenza. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi, ma il testo della decisione non ne riporta analiticamente il contenuto; emerge tuttavia che il tema centrale era la corretta qualificazione dell'opposizione esecutiva, la necessità del contraddittorio nei confronti dei terzi debitori pignorati e l'ammissibilità del ricorso, anche alla luce dell'indicazione dei litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudizio fosse un'opposizione all'espropriazione presso terzi, nella quale i terzi debitori sono litisconsorti necessari. Ha verificato che nessuno dei terzi risultava evocato nei gradi di merito e ha affermato che, nonostante una lacuna formale del ricorso quanto all'esatta indicazione nominativa dei litisconsorti necessari, il controricorso era comunque autosufficiente perché il documento di pignoramento era agevolmente individuabile e consentiva di ricavare i nominativi dei terzi. Accertato il vizio di contraddittorio non integro, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice di pace di Modena, in persona di altro magistrato, affinché rinnovi il processo previa integrazione del contraddittorio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
istanza di sospensione proposta ex art. 624 cod. proc. civ.
richiamato solo come base dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, respinta dal giudice dell'esecuzione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
il ricorso per cassazione, nelle opposizioni esecutive, deve contenere l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, per consentire la verifica del contraddittorio.
violazione dell'art. 102 cod. proc. civ.
il giudizio era affetto da difetto di contraddittorio per mancata chiamata dei litisconsorti necessari.
ordinarne l'integrazione ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.
la Corte richiama il potere di disporre l'integrazione del contraddittorio quando emergano litisconsorti necessari non evocati.
atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ.
l'indicazione del documento di pignoramento, con il numero di produzione, ha consentito di individuare i terzi debitori.
va disposto il rinvio ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ.
in caso di cassazione per contraddittorio non integro è disposto il rinvio al primo giudice.
va disposto il rinvio ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ.
il processo deve essere rinnovato davanti al giudice di primo grado previa integrazione del contraddittorio.
impugnabile unicamente con regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ.
richiamato dal tribunale per qualificare l'errore di impugnazione, ma la Corte non fonda su tale punto la decisione finale.
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'espropriazione presso terzi, i terzi debitori pignorati sono litisconsorti necessari perché portatori di obblighi processuali e di un interesse giuridicamente qualificato all'individuazione del soggetto legittimato al pagamento.
- Il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in cassazione e comporta la cassazione con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del processo e l'integrazione del contraddittorio.
- Nel ricorso per cassazione relativo a opposizioni esecutive, l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è requisito di contenuto-forma essenziale; tuttavia, l'autosufficienza può essere soddisfatta anche mediante puntuale individuazione del documento processuale da cui i nominativi risultano agevolmente desumibili.
- L'indicazione del solo riferimento al documento di pignoramento, se tale documento è specificamente individuato negli atti, può essere sufficiente a consentire il controllo della completezza del contraddittorio senza richiedere la trascrizione integrale dei nominativi nel ricorso.
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