Cassazione Penale, Sentenza n. 22450/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la competenza del giudice dell'esecuzione che aveva emesso l'ordinanza del 05/11/2025 riconoscendo il vincolo della continuazione tra più sentenze. Il PM eccepiva che, dal casellario giudiziale, l'ultima sentenza passata in giudicato era quella pronunciata dalla Corte di appello di Bologna a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (definitiva il 05/12/2024), per cui la competenza esecutiva doveva spettare alla Corte di appello e non al giudice dell'esecuzione del Tribunale
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata emessa da giudice incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso, statuendo che la competenza per l'esecuzione spetta alla Corte di appello in presenza di annullamento con rinvio della Cassazione e, più in generale, si determina con riferimento all'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile alla data di presentazione dell'istanza
Norme richiamate
art. 665, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.p.
Principio generale: giudice dell'esecuzione è lo stesso che ha deliberato; comma 2 disciplina l'ipotesi di appello (competenza del giudice di primo grado salvo riforma sostanziale da parte del gravame); comma 3 disciplina i casi di ricorso per Cassazione (in molte ipotesi la competenza resta del giudice di primo grado, ma se la Cassazione annulla con rinvio la competenza va al giudice di rinvio); comma 4 stabilisce che, con provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza si determina con riferimento all'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile alla data di presentazione della domanda
Giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata
Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018 (Rv. 273104-01) e altri precedenti citati
Costante interpretazione secondo cui, in caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il giudice competente per l'esecuzione è il giudice di rinvio (es. Corte d'appello), indipendentemente dal fatto che il giudice di rinvio si sia già pronunciato o dall'esito del nuovo giudizio; ciò per garantire l'unitarietà della funzione esecutiva
Massime di principio
- La competenza per l'esecuzione si valuta in base all'art. 665 c.p.p.: normalmente spetta al giudice che ha deliberato la sentenza oggetto dell'esecuzione
- Se è stato interposto appello contro la sentenza divenuta irrevocabile, la competenza resta in primo grado salvo che l'appello abbia riformato sostanzialmente la sentenza (art. 665, comma 2)
- Se è stato proposto ricorso per Cassazione, occorre applicare il criterio del comma 3: in molti casi la competenza resta del giudice di primo grado, ma se la Cassazione ha annullato con rinvio la competenza si trasferisce al giudice di rinvio (es. Corte d'appello)
- Quando l'istanza di esecuzione riguarda provvedimenti di più giudici, la competenza si determina con riferimento all'ultimo provvedimento irrevocabile alla data di presentazione dell'istanza (art. 665, comma 4)
- Se un provvedimento è emanato da giudice incompetente in materia esecutiva, l'ordinanza può essere annullata dalla Cassazione e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'ulteriore corso
- Prima di proporre o decidere un'istanza di esecuzione è obbligatorio verificare il casellario giudiziale e lo stato di definitività delle sentenze coinvolte (date di passaggio in giudicato, annullamenti con rinvio, ecc.) per determinare correttamente la competenza
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