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Ordinanza

Ordinanza n. 6909/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF – DG PEMAC - Uff. Pemac 4 protocollo interno n. 0530365 dell’8 ottobre 2025 (doc. 1), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 248 del 24 ottobre 2025, avente ad oggetto “FEAMPA 2021/2027 Decreto di approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca VOLANTE classe di lunghezza 24<=LFT>40 redatta ai sensi dell’art. 4 del Decreto direttoriale n° 319453 del 17 luglio 2024” che ammette la domanda della ricorrente ponendola al posto n. 9 della sub-graduatoria GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) di cui all’Allegato I, in posizione tale da risultare non finanziabile; - per quanto occorrer possa e per quanto di valore provvedimentale autonomo, della nota della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto del 26 novembre 2022, n. 0019241 reg. uff. (doc. 2) nella parte in cui, in relazione al peschereccio “Maria Assunta” delle ditte Raffaele Antonio, Raffaele Gaetano e Raffaele Michele, attesta quanto segue: “estratto dal portale SIPA (in formato excel) sezione <<Attività di pesca natante>>, così come previsto ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 319453 del 17 luglio 2024 del MASAF, relativo alle annualità 2022 e 2023 e concernente l’attività di pesca dell’unità in argomento (91 giorni anno 2022 – 119 giorni anno 2023)”; -di ogni altro atto, anche non noto alla ditta ricorrente, conseguente e presupposto e/o comunque connesso con il procedimento in esame.

Giustizia amministrativa202515977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: istanza di accesso in corso di causa relativa alla documentazione depositata dall'amministrazione nel giudizio sull'approvazione della sub-graduatoria FEAMPA per la GSA 17

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Nel giudizio principale è impugnato il decreto ministeriale che ha approvato la sub-graduatoria relativa alla GSA 17, ammettendo la domanda della ricorrente al posto n. 9, in posizione non finanziabile, nonché, per quanto occorrer possa, una nota della Capitaneria di Porto concernente i giorni di attività di pesca del peschereccio di alcune controinteressate. Nel corso del giudizio la ricorrente ha presentato, in relazione a un'istanza del 1° dicembre 2025, un'istanza di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. L'amministrazione ha depositato documentazione in giudizio il 18 marzo 2026. La ricorrente ha dichiarato nelle proprie memorie e note d'udienza di prendere atto del deposito e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere sull'istanza di accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'istanza di accesso in corso di causa, ritenendo che il deposito documentale dell'amministrazione e la presa d'atto della ricorrente avessero soddisfatto l'interesse sottostante alla domanda ostensiva. Ha compensato integralmente le spese della fase incidentale. L'incidente processuale è stato definito in forma semplificata; il giudizio principale prosegue, con rinvio all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza di accesso in corso di causa

    Consente la trattazione nel giudizio amministrativo dell'istanza di accesso proposta nel corso della causa; nel caso concreto, l'interesse all'accesso è stato ritenuto soddisfatto a seguito del deposito documentale dell'amministrazione e della presa d'atto della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'amministrazione deposita la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara di prenderne atto chiedendo la definizione dell'incidente, viene meno l'interesse concreto alla decisione sull'accesso e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere sull'istanza di accesso in corso di causa riguarda la sola fase ostensiva e non definisce il giudizio principale di annullamento, che può proseguire fino all'udienza già fissata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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