Cassazione Penale, Ordinanza n. 20244/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo perché volto soltanto a contestare la valutazione di merito del Tribunale di sorveglianza senza evidenziare vizi logici manifesti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura determinata in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto soltanto in parte la sua istanza di misura alternativa, verosimilmente perché non gli era stato concesso il beneficio nella misura più ampia richiesta. L'unico motivo dedotto censurava il giudizio espresso dal Tribunale di sorveglianza, contestandone la valutazione circa l'adeguatezza del percorso trattamentale e la possibilità di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale. La Corte rileva tuttavia che le doglianze non individuano alcuna manifesta illogicità della motivazione e si limitano a contrapporre una diversa lettura del materiale valutativo. Viene valorizzato, in linea con la giurisprudenza citata, che l'affidamento in prova ha funzione risocializzante e richiede un concreto avvio di revisione critica del passato; nel caso concreto, il giudice di merito aveva ritenuto ostativi l'indifferenza del soggetto verso le attività trattamentali, il sostanziale rifiuto delle opportunità rieducative, nonché lo svolgimento di attività lavorativa nello stesso settore imprenditoriale alle dipendenze di un nipote, oltre al principio di gradualità del trattamento, che giustificava il passaggio tramite una misura intermedia quale la semilibertà già concessa.
Norme richiamate
La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale è richiamata come misura alternativa con funzione risocializzante, concedibile solo in presenza di un effettivo percorso di recupero e revisione critica.
È richiamata, in via descrittiva, la semilibertà quale misura intermedia nel percorso trattamentale, coerente con il principio di gradualità del trattamento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza è inammissibile quando si risolve in una mera censura del giudizio di merito, senza individuare specifici e manifesti vizi di illogicità della motivazione.
- L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone un concreto avvio di revisione critica del proprio passato e una reale adesione alle finalità rieducative, non essendo sufficiente una condotta solo formalmente corretta.
- Ai fini della concessione delle misure alternative rileva anche l'atteggiamento sostanziale del condannato verso il trattamento; l'indifferenza alle attività trattamentali può essere valutata come indice ostativo alla misura più ampia.
- Il principio di gradualità del trattamento consente di negare una misura alternativa più ampia quando il percorso rieducativo appare ancora bisognoso di passaggi intermedi, come la semilibertà.
- L'eventuale difficoltà linguistica o scolarizzazione modesta non escludono di per sé la valutazione negativa sul mancato avvio di un percorso di revisione critica, se il giudice di merito motiva in modo coerente sulle concrete risultanze del caso.
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