Cassazione Penale, Ordinanza n. 05483/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che le censure erano, da un lato, generiche e comunque estranee al perimetro del concordato sulla pena, e, dall'altro, dirette a contestare indebitamente l'accordo raggiunto tra le parti. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda tre imputati che hanno proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello emessa a norma dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in sede di concordato sulla pena. Due ricorsi erano formulati in modo generico, deducendo un vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla responsabilità penale. Il terzo ricorrente lamentava invece la mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare in luogo della pena detentiva ridotta oggetto dell'accordo con il pubblico ministero e recepita dal giudice. La Corte ha ritenuto che il secondo giudice, quando accoglie la richiesta di concordato sulla pena, non è tenuto a motivare sulla configurabilità del reato, sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su profili estranei all'oggetto della negoziazione; ha inoltre osservato che la doglianza sulla pena sostitutiva costituiva un tentativo non consentito di rimettere in discussione il concordato e che, in ogni caso, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti.
Norme richiamate
La sentenza emessa a seguito di concordato sulla pena delimita l'ambito del controllo del giudice e del sindacato di legittimità ai profili oggetto della negoziazione.
Nel giudizio definito con concordato sulla pena il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause diverse da quelle oggetto dell'accordo, salvo l'evidenza di una causa impeditiva del giudizio.
Il ricorso può essere dichiarato inammissibile de plano quando risulta manifestamente non consentito o generico, con la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 56 del d.lgs. n. 150/2022
Non è richiamato espressamente come norma applicata, ma la decisione fa riferimento al tema della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, negandone l'applicazione d'ufficio in assenza di richiesta delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di appello, quando recepisce l'accordo tra le parti, non è tenuto a svolgere una motivazione piena sulla responsabilità penale, né a scrutinare questioni estranee all'oggetto della negoziazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione il contenuto del concordato sulla pena, salvo che si denuncino vizi che incidano direttamente sulla legittimità della decisione nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- Le sanzioni sostitutive della pena detentiva non possono essere applicate d'ufficio dal giudice in assenza di una specifica richiesta delle parti, quando la decisione si colloca nell'ambito di un accordo sulla pena.
- La proposizione di censure generiche o comunque incompatibili con il perimetro del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano.
Come è indicizzato
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