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Ordinanza

Ordinanza n. 1010/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 644/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 644/2026 di reiezione della domanda cautelare proposta nel giudizio relativo alla stabilizzazione del legame dello straniero con il Paese ospitante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda un provvedimento incidente sulla stabilizzazione del suo legame con il Paese ospitante. L'appellante ha lamentato la sussistenza di un danno irreparabile derivante dal ritardo, chiedendo la riforma dell'ordinanza cautelare. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio; le altre amministrazioni indicate non si sono costituite.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha riconosciuto che il provvedimento comporta un effettivo ritardo nella stabilizzazione del legame dello straniero con il Paese ospitante, ma ha escluso la sussistenza del periculum in mora perché il provvedimento non determina un danno irreparabile: non impedisce all'interessato di permanere sul territorio nazionale né di svolgere attività lavorativa. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità dell'appellante.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, il periculum in mora manca quando il provvedimento impugnato determina un ritardo nella stabilizzazione della posizione dello straniero, ma non gli impedisce di permanere legalmente sul territorio nazionale né di svolgere attività lavorativa, non risultando così un danno irreparabile.
  • L'esistenza di un pregiudizio effettivo derivante dal ritardo non è sufficiente, da sola, a giustificare la tutela cautelare: il pregiudizio deve presentare carattere di irreparabilità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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