Cassazione Civile, Ordinanza n. 34330/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva proposto domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine, della protezione sussidiaria; in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo il racconto non credibile per contraddizioni interne, escludendo sia un rischio rilevante ai fini dell'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007 sia, con riferimento alla zona di provenienza nel sud del Mali, l'esistenza di violenza generalizzata ai fini dell'art. 14, lett. c), e negando anche la vulnerabilità necessaria per la protezione umanitaria. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto: 1) violazione dei parametri legali sulla valutazione di credibilità e motivazione apparente/perplessa, oltre a omessa valutazione dei presupposti della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b); 2) erronea applicazione dell'art. 14, lett. c), per non aver riconosciuto la protezione sussidiaria rispetto alla situazione socio-politica del Mali e per il richiamo al ricollocamento interno; 3) omessa pronuncia sulla protezione umanitaria, con riferimento alla situazione personale e del Paese di origine.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla motivazione relativa alla non credibilità del racconto, poiché il decreto indicava specificamente le ragioni dell'inattendibilità intrinseca. Ha escluso ogni omissione istruttoria sulla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), affermando che, quando le dichiarazioni del richiedente sono intrinsecamente inattendibili, non è necessario alcun approfondimento istruttorio officioso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'art. 14, lett. c), perché si trattava di critica di merito non confrontata con le rationes del decreto e priva di specifica indicazione dei documenti di causa che avrebbero supportato l'assunto sulla situazione del nord del Mali. Ha ritenuto il terzo motivo in parte manifestamente infondato e per il resto inammissibile, poiché il decreto si era pronunciato espressamente sulla protezione umanitaria e il ricorrente non aveva indicato le allegazioni di vulnerabilità svolte in merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007
La protezione sussidiaria richiede un vaglio istruttorio solo se le dichiarazioni del richiedente siano credibili; in caso di inattendibilità intrinseca del racconto, non occorre un ulteriore approfondimento officioso.
art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007
La protezione sussidiaria non può essere riconosciuta quando la base fattuale dedotta dal richiedente è stata ritenuta intrinsecamente non credibile e non richiede ulteriori accertamenti officiosi.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
La censura in cassazione deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare specificamente i documenti o le fonti rilevanti; altrimenti è inammissibile.
È il riferimento normativo complessivo per lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, la cui applicazione nel caso concreto dipende dall'attendibilità del racconto e dalle fonti informative qualificate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo il meccanismo del contributo unificato.
direttiva 2004/83/CE, art. 8
Il richiamo del ricorrente al ricollocamento interno non ha inciso sulla decisione, poiché la censura è stata ritenuta non pertinente e inammissibile per difetto di confronto con la motivazione di merito.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ritenga intrinsecamente inattendibile il racconto posto a base della domanda di protezione internazionale, non è necessario disporre un approfondimento istruttorio officioso sui presupposti dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria fondata su allegazioni soggettive.
- La censura di cassazione contro il diniego della protezione sussidiaria deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi del provvedimento impugnato e con le fonti informative utilizzate dal giudice di merito; una critica meramente assertiva o di merito è inammissibile.
- Per dedurre l'erronea applicazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi documentali o le fonti già acquisite nel giudizio di merito che dimostrerebbero la situazione di violenza indiscriminata nel territorio rilevante.
- La doglianza di omessa pronuncia sulla protezione umanitaria è infondata quando il provvedimento impugnato abbia espresso una decisione sul punto; in cassazione, inoltre, il ricorrente deve specificare le concrete allegazioni di vulnerabilità dedotte nel merito.
- Il giudizio di cassazione richiede una contestazione specifica e autosufficiente delle censure, specie quando si deducano errori nella valutazione della credibilità, della situazione paese e della vulnerabilità personale.
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