Cassazione Penale, Sentenza n. 25045/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 496 c.p. (false dichiarazioni sulla propria identità). Il ricorrente ha dedotto che non vi è stato un 'interrogatorio' sulla identità da parte dei Carabinieri, avendo egli spontaneamente dichiarato di essere il fratello Alessandro; perciò la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata, alla luce della clausola di salvezza della norma, come sostituzione di persona (art. 494 c.p.) o come favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), e non come il delitto previsto dall'art. 496 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. La Corte ha ritenuto essenziale, ai fini della configurabilità dell'art. 496 c.p., che vi sia stato un previo interpello sull'identità; la motivazione della Corte d'appello (che aveva ritenuto che fosse imminente un'identificazione o che la dichiarazione sarebbe stata poi trasfusa in un atto pubblico) è stata considerata basata su elementi ipotetici e non sufficientemente emergenti dagli atti, e quindi non idonea a sorreggere la qualificazione penale operata in grado di merito.
Norme richiamate
«Chiunque, fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria e dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni [...]»
La Corte interpreta il requisito dell'"interrogato" come essenziale per la tipicità del reato: l'interpello deve essere antecedente alla dichiarazione mendace e non può essere assunto in modo ipotetico o meramente eventuale; l'ipotesi di interrogatorio "implicito" o futuro non è sufficiente, salvo limitata estensione a forme non verbali espressamente riconosciute dalla giurisprudenza (es. questionari/moduli).
Norma che disciplina la sostituzione di persona; la Corte indica che, se la falsa dichiarazione è stata resa spontaneamente senza previo interpello, può rendere necessaria una diversa qualificazione del fatto (ad es. art. 494), da valutare dai giudici di merito in base ai fatti concreti.
Norma sul favoreggiamento personale; la Corte lascia aperta la possibilità di riqualificazione verso tale fattispecie se dai fatti emergessero elementi compatibili con il favoreggiamento, ma richiede accertamenti di fatto non sostituibili da mere ipotesi.
Norma relativa alle false attestazioni in atto pubblico; la Corte distingue l'eventuale trasfusione della dichiarazione privata in un atto pubblico come circostanza che, se provata, potrebbe far emergere una fattispecie di maggiore gravità (art. 495) rispetto al reato di cui all'art. 496, ma sottolinea che anche tale valutazione richiede riscontri fattuali concreti e non presunti.
Massime di principio
- Per configurare il reato di cui all'art. 496 c.p. è necessario che la menzogna sia resa in conseguenza di un previo 'interrogatorio' sulla identità (interpello) rivolto al dichiarante; dichiarazioni spontanee senza interpello non rientrano automaticamente in questa fattispecie.
- La qualificazione del fatto deve basarsi su elementi di fatto concreti e non su ipotesi future o su probabilità: i giudici non possono fondare la tipicità su un eventuale prossimo controllo o su una mera possibilità che la dichiarazione venga poi trasfusa in un atto pubblico.
- Se la falsa dichiarazione è resa spontaneamente per coprire un terzo, bisogna valutare la sussistenza di reati diversi (es. art. 494 per sostituzione di persona o art. 378 per favoreggiamento), verificando le condizioni di ciascuna fattispecie nei fatti specifici.
- La trasformazione di una dichiarazione privata in attestazione di un atto pubblico può integrare una fattispecie più grave (art. 495), ma questa sussunzione richiede la prova che la menzogna sia effettivamente confluita e attestata nell'atto pubblico.
- In casi simili i giudici di merito devono esplicitare e documentare i presupposti fattuali che giustificano la scelta qualificatoria; in mancanza di tali elementi la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame dei fatti e della qualificazione.
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