Cassazione Penale, Sentenza n. 26926/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio di una tessera sanitaria contestando: (1) insufficiente e incongrua motivazione del Tribunale del riesame circa la qualificazione giuridica dell'oggetto e la sussistenza del fumus commissi delicti (violazione art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 355 c.p.p.); (2) carenza di motivazione in ordine alla strumentalità probatoria del sequestro e quindi insussistenza della misura (violazione art. 606, co.1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 353-355 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale del ricorrente: benché formalmente legittimato ad impugnare quale persona cui la cosa è stata sequestrata, il ricorrente non aveva titolo a chiedere la restituzione della tessera sanitaria perché essa è pacificamente provento di furto; dunque anche un accoglimento non avrebbe prodotto l'effetto di dissequestro a favore sua. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Stabilisce chi è legittimato a proporre impugnazione avverso i provvedimenti di sequestro; la Corte interpreta che la legittimazione esiste solo se l'impugnante ha un interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione; è richiamato dal ricorrente per censurare carenze di motivazione e violazioni delle norme sul sequestro, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità dell'impugnazione.
Regola i contenuti della motivazione dei provvedimenti di sequestro; il ricorrente lamentava motivazione insufficiente rispetto alla qualificazione dell'oggetto e al fumus, ma la Corte non ha esaminato il merito per difetto di interesse.
Disciplinano il sequestro probatorio e i requisiti della misura; il ricorrente contestava la strumentalità probatoria della tessera sanitaria, ma la decisione si è basata sull'assenza di interesse alla restituzione.
Consente il trattamento del ricorso in forma cartolare; citato in relazione alla modalità di trattazione del ricorso davanti alla Corte.
Prevede conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui condanna alle spese e possibilità di ammende; applicato dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese e all'ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento di sequestro il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e attuale corrispondente alla possibilità di ottenere la restituzione della cosa; un mero interesse generico non basta.
- Se l'oggetto sequestrato è provento di reato (es. bene sottratto con furto), la posizione dell'indagato in ordine alla restituzione è preclusa e ciò può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse.
- Le censure sulla motivazione del provvedimento di sequestro (mancata qualificazione giuridica dell'oggetto, carenza di relazione tra reato e reperto, insufficiente indicazione della strumentalità probatoria) sono rilevanti solo se l'impugnante ha interesse concreto: altrimenti la Corte non entra nel merito.
- Presentare ricorsi infondati o privi di prospettiva reale di restituzione può comportare condanne alle spese e ammende per colpa nella proposizione del gravame; valutare preliminarmente la concreta utilità dell'impugnazione.
- In situazioni simili è utile, prima di impugnare, acquisire e produrre elementi che attestino un diritto soggettivo o un rapporto di fatto tutelato dal diritto con la cosa (titolarità, possesso legittimo, ecc.), così da superare il requisito dell'interesse concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →