Cassazione Civile, Ordinanza n. 24177/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ricorsi monitori proposti da un medico titolare di una struttura sanitaria, per ottenere il pagamento di fatture rimaste insolute in relazione a prestazioni specialistiche ambulatoriali odontoiatriche eseguite in forza di un contratto stipulato con l'azienda sanitaria locale per il periodo 2011/2012. L'ente sanitario propose opposizione deducendo che fosse stato superato il budget contrattuale. Il Tribunale accolse solo in parte le opposizioni, revocando i decreti ingiuntivi; la Corte d'appello, in parziale riforma, riconobbe comunque un residuo credito e condannò l'azienda sanitaria al pagamento di una somma minore, oltre interessi, compensando le spese del grado. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel non applicare il principio di non contestazione, poiché l'azienda sanitaria non avrebbe contestato che le fatture riguardassero trattamenti di completamento di piani terapeutici già iniziati; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di prove documentali, in particolare una raccomandata e alcuni documenti contenenti i flussi trasmessi dall'azienda sanitaria, che a suo dire avrebbero dimostrato la natura di prosecuzione di trattamenti già avviati e quindi l'erroneità della decisione. Ha inoltre contestato la compensazione delle spese di appello, sostenendo che non vi fosse soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, per denunciare correttamente la violazione del principio di non contestazione, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti e indicare puntualmente anche il contenuto degli atti difensivi avversari, in modo da consentire il controllo sulla effettiva sussistenza dei presupposti dell'art. 115 c.p.c.; tale onere non era stato assolto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori; inoltre il ricorrente non aveva dimostrato né che il contenuto dei documenti fosse stato oggetto di discussione tra le parti, né che la loro valutazione avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa. Quanto alle spese, la Corte ha ribadito che la soccombenza reciproca ricorre anche quando una domanda unica sia accolta solo parzialmente, sicché la compensazione disposta in appello era consentita e non censurabile nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento della sanzione ex art. 96 c.p.c., oltre alla somma in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento monitorio introdotto dal creditore
il principio di non contestazione richiede, per essere denunciato in cassazione, specifiche trascrizioni e puntuale indicazione degli atti e delle difese avversarie rilevanti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro del primo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata considerazione di singoli documenti o prove
la compensazione delle spese è giustificata anche in caso di soccombenza reciproca derivante dall'accoglimento solo parziale di una domanda unica
la definizione del giudizio conforme alla proposta anticipata comporta la condanna della parte ricorrente alla somma equitativamente determinata in favore della controparte e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per gli effetti conseguenti alla richiesta di decisione della parte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La deduzione in cassazione della violazione del principio di non contestazione richiede una specifica e autosufficiente ricostruzione delle allegazioni di parte e delle difese avversarie, con trascrizione degli atti necessari a verificare se il fatto fosse realmente non contestato.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la semplice omissione di valutazione di documenti o singoli elementi istruttori, quando il fatto controverso sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- La decisività del fatto dedotto come omesso deve essere dimostrata in modo rigoroso: il ricorrente deve spiegare perché l'esame del documento o del fatto avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa.
- La soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sussiste anche quando una sola domanda sia accolta solo in parte, con accoglimento di alcuni capi e rigetto di altri.
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla regolazione delle spese non può tradursi in una rivalutazione discrezionale del merito, salvo violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24134/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24137/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24141/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24142/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24144/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_civile · 28 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24145/2026 del 28/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →