Cassazione Penale, Ordinanza n. 03082/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 16/12/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il gravame contesta, in sostanza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la ritenuta eccessiva determinazione della pena-base. La Corte rileva che tali doglianze sono formulate in modo inammissibile in quanto attinenti a valutazioni di merito sulla dosimetria della pena, in relazione a una sentenza di appello emessa ex art. 599-bis c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza d'appello impugnata è stata emessa con il rito previsto dall'articolo citato; il ricorso avverso tale decisione è ritenuto inammissibile nei termini prospettati.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima e la quantificazione della pena-base, quando le doglianze non si confrontino con specifici vizi di legittimità ma sollecitino una nuova valutazione di merito.
- In presenza di ricorso inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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