Cassazione Penale, Ordinanza n. 35582/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, dopo la riqualificazione del fatto da rapina a furto consumato. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione e, in subordine, nullità della sentenza per assenza di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe motivato in modo contraddittorio e manifestamente illogico: dall'istruttoria dibattimentale non sarebbero emersi elementi sufficienti a fondare la responsabilità penale; inoltre, le prove testimoniali non sarebbero state valutate correttamente e l'azione avrebbe dovuto essere qualificata come mero tentativo, poiché l'agente sarebbe rientrato nel negozio cercando di restituire il giubbotto dopo il primo allontanamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse sostanzialmente la riproposizione delle doglianze già formulate in appello e che non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. È stata inoltre ritenuta congrua e logica la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui il furto era consumato, poiché l'imputato si era allontanato dal negozio con indosso il bene sottratto, realizzando un impossessamento, sia pure di breve durata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non si applica la sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha invece ravvisato l'assenza di tale esimente e ha disposto il versamento alla cassa delle ammende.
Richiamato solo indirettamente nel riferimento alla valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha escluso che il ricorso potesse sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del merito probatorio: sono inammissibili le censure che si limitino a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il delitto di furto si consuma quando il bene sottratto passa, anche per un tempo brevissimo e anche nello stesso luogo della sottrazione, sotto il dominio esclusivo dell'agente; sono irrilevanti la breve durata del possesso, la possibilità di recupero immediato da parte della persona offesa e la permanenza della cosa nella sua sfera di vigilanza.
- Ai fini della distinzione tra tentativo e consumazione del furto, ciò che rileva è l'effettivo impossessamento del bene, non la successiva interruzione dell'azione o il mancato definitivo allontanamento del bene dalla disponibilità materiale dell'offeso.
- La deduzione di vizio di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata fornisca una ricostruzione coerente e logica dei fatti e il ricorso si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle emergenze istruttorie.
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