Cassazione Penale, Sentenza n. 15250/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che rigettava la richiesta di revoca/annullamento dell'ordine di demolizione di un capannone abusivo. Contestava che si fosse trattato di due costruzioni distinte legittimamente sanate separatamente: sosteneva accatastamenti separati, ingressi e impianti autonomi e la legittimazione di Giovanni Di Santo (marito in comunione di beni) a presentare una delle istanze di condono. Inoltre ha fatto riferimento alla normativa e a circolari secondo cui, all'epoca delle istanze (2004), le costruzioni non residenziali non sarebbero state soggette al limite volumetrico di 750 mc.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto provato che l'immobile era stato realizzato come un'unica struttura (originariamente su un'unica particella di proprietà della ricorrente), poi frazionata catastalmente dopo la costruzione; il frazionamento e le istanze separate sono stati qualificati come artificioso frazionamento finalizzato a eludere il limite volumetrico per la sanatoria. La sentenza penale e l'ordine di demolizione avevano già descritto l'opera come unitaria (circa 300 mq, altezza 5 m, complessivi circa 1.500 mc). La mancata valutazione della consulenza tecnica della difesa non ha sufficiente rilievo alla luce degli elementi documentali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
d.lgs. 30 novembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326
d.lgs. 30 novembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326
Riferimento alla disciplina del condono edilizio e al principio giurisprudenziale secondo cui non è ammesso il condono mediante artificioso frazionamento dell'unico manufatto per eludere limiti volumetrici (es. limite di 750 mc per singole unità ai fini della concessione in sanatoria).
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (ex legge n.47/1985, art.20)
art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma collegata ai reati edilizi e agli ordini di demolizione: la sentenza penale che ha accertato la realizzazione abusiva e ha disposto la demolizione è stata richiamata per confermare la unità dell'opera al momento della sua realizzazione.
Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 dicembre 2005, n. 2699
Circolare n. 2699 del 7/12/2005
Citata dalla difesa per sostenere che, al tempo delle istanze di condono (2004), le costruzioni non residenziali non fossero soggette al limite volumetrico. Tale argomento non è risultato sufficiente a superare gli elementi che indicavano l'artificioso frazionamento.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 3: Esposito, Brigante, Vicale e altri)
Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015 (Esposito); Sez. 3, n. 33796 del 23/06/2005 (Brigante); Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021 (Vicale)
Principio consolidato: il condono non è consentito quando la domanda sia il risultato di un frazionamento artificioso di un'unica costruzione al fine di eludere il limite volumetrico per la concedibilità della sanatoria. Le istanze plurime di soggetti riconducibili a un unico interesse sostanziale non legittimano la sanatoria separata.
Massime di principio
- La titolarità e la situazione al momento della realizzazione dell'opera sono determinanti: se l'edificio è stato realizzato su un'unica particella di proprietà di un unico soggetto e si presentava come unitario, un successivo frazionamento catastale non legittima istanze separate di condono per eludere limiti volumetrici.
- Il criterio funzionale/strutturale prevale sull'accatastamento formale: ingressi separati o impianti autonomi vanno valutati in concreto, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare reale autonomia se la costruzione è, nella sostanza, un unico manufatto.
- La presentazione di istanze di sanatoria da soggetti diversi non esclude l'esistenza di un "centro sostanziale di interesse": se le istanze sono riconducibili a un medesimo titolare effettivo o volute per aggirare limiti di legge, esse possono essere ritenute artificiose.
- Documenti e pronunce penali che descrivono l'opera come unitaria (anche per la quantificazione volumetrica) hanno rilevanza probatoria rilevante nel giudizio sull'ammissibilità della sanatoria.
- L'omessa considerazione di una consulenza tecnica della difesa non comporta automaticamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata se, sul punto, esistono elementi documentali incontestati che sorreggono la decisione.
- In casi simili è importante produrre prove specifiche e confrontare direttamente i fatti contestati con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza: semplici affermazioni generiche non sono sufficienti a superare l'orientamento giurisprudenziale sul frazionamento artificioso.
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