Cassazione Penale, Sentenza n. 26559/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto avverso l\'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari che, in funzione di giudice dell\'appello cautelare, aveva accolto l\'impugnazione del pubblico ministero e applicato nei confronti di Marco Lacerenza la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di devastazione (artt. 110, 112 n.1, 419 c.p.) commesso in data 9 marzo 2020 presso la Casa circondariale di Foggia. Il GIP aveva riconosciuto gravi indizi ma rigettato la custodia ritenendo le condotte collegate all\'eccezionale situazione pandemica da COVID-19; il ricorrente ha censurato violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che a distanza di circa tre anni non risulterebbe un pericolo attuale e concreto di reiterazione e che non siano stati forniti elementi oggettivi che giustifichino la custodia carceraria, invocando la giovane età e la non significativa rilevanza dei precedenti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione di reati della stessa specie) e all\'adeguatezza della custodia in carcere, valorizzando le modalità della condotta (distruzione del cancello, coordinamento con altri detenuti, evasione), i precedenti di violenza e i carichi pendenti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul valore prognostico della personalità e delle modalità del fatto e ha affermato che non era necessaria un\'analitica esclusione delle altre misure, bastando argomentazioni logico-giuridiche tratte dalla natura e dalle modalità del reato e dalla personalità dell\'indagato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Gli articoli sono impiegati per inquadrare il reato contestato (devastazione in concorso). La pronuncia utilizza tali fattispecie come base per valutare la gravità del fatto e la sussistenza degli indizi.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019
Richiamata per il principio che il pericolo di reiterazione va inteso anche rispetto a reati della stessa specie e non solo al medesimo fatto concreto, e che la prognosi si fonda su elementi concreti relativi a personalità e modalità del fatto.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016
Richiama l\'individuazione degli indici rivelatori del requisito di concretezza e attualità del pericolo nella specificità delle modalità del fatto e nella personalità dell\'autore.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014
Richiamata per il principio che, ai fini della scelta della custodia cautelare, non è necessaria un\'analitica dimostrazione dell\'inidoneità di tutte le altre misure; è sufficiente indicare, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità del reato e dalla personalità dell\'indagato, gli elementi specifici che inducono a ritenere la custodia carceraria più adeguata.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione va valutato in termini di "reati della stessa specie" e non richiede che si prospetti la ripetizione esatta dello stesso fatto; sono rilevanti le modalità del fatto e la violenza o il disvalore intrinseco della condotta.
- La prognosi di pericolo si fonda su elementi oggettivi e soggettivi: modalità esecutive del reato, personalità dell\'imputato, precedenti penali, carichi pendenti e contesto socio-ambientale.
- L\'attualità del pericolo puo\' sussistere anche in assenza di una immediata occasione di delinquere, se persistono atteggiamenti o propensioni criminose desumibili dal fatto e dalla personalità.
- La scelta della custodia cautelare in carcere non richiede una dettagliata dimostrazione che tutte le altre misure siano inadeguate; il giudice deve fornire argomentazioni logico-giuridiche, tratte dalla natura e modalità del reato e dalla personalità dell\'indagato, che rendano la custodia proporzionata e necessaria.
- La circostanza emergenziale (es. pandemia COVID-19) può essere elemento straordinario ma non esclude automaticamente la responsabilità o la pericolosità; quando le condotte riflettono impeti criminosi riconducibili alla personalità, quelle circostanze non impediscono la misura cautelare.
- Se il GIP esclude la misura cautelare invocando fattori attenuanti legati al contesto, è necessario che la decisione sia motivata anche sui precedenti, sui carichi pendenti e sul comportamento concretamente tenuto durante l\'evento, pena la possibile revisione in sede di riesame.
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