Ordinanza n. 161/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determina n. DPE018-162 del 12 maggio 2026, con cui è stata proposta l’aggiudicazione in favore della ditta individuale Lupidii Federico, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi i verbali di gara (in particolare, verbale di seduta pubblica del 1/04/2026, del 30/04/2026 e di seduta riservata del 16/04/2026) e la relativa griglia di valutazione dei punteggi e delle Determine di ammissione alla procedura concorsuale 20/DPE018 e n. 21/DPE018 del 22/01/2026 e la relativa lettera di invito nella parte in cui ammette alla procedura la ditta controinteressata alla procedura e di ogni altro atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso lesivo degli interessi della ricorrente ancorché non conosciuti ivi compresa la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione all’esito della verifica dei requisiti nonché, per quanto possa occorrere, del Disciplinare di gara approvato con Determina n. 54/DPE018 del 10 febbraio 2026, nella parte in cui prevede criteri di valutazione eccessivamente generici e discrezionali nonché per la declaratoria di inefficacia e caducazione e dell’eventuale affidamento della concessione. E per il riconoscimento del diritto al risarcimento in forma specifica mediante esclusione dalla gara della aggiudicataria e conseguente aggiudicazione della medesima gara in favore della ricorrente. In subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a causa degli atti impugnati a titolo di spese sostenute, lucro cessante, da quantificarsi in corso di causa e in relazione all’art. 34 comma 4 del CPA ovvero determinarla anche in via equitativa e comunque secondo la tecnica del danno da mancata aggiudicazione e/o perdita di chance.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proposta di aggiudicazione di una concessione in favore di un'impresa individuale, con gli atti di gara presupposti e conseguenti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la proposta di aggiudicazione, i verbali delle sedute di gara, la griglia di valutazione, gli atti di ammissione del controinteressato e, per quanto occorrente, il disciplinare di gara nella parte in cui prevederebbe criteri di valutazione eccessivamente generici e discrezionali. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale affidamento della concessione, il risarcimento in forma specifica mediante esclusione dell'aggiudicatario e aggiudicazione in proprio favore e, in subordine, il risarcimento per equivalente per spese sostenute, lucro cessante, mancata aggiudicazione e/o perdita di chance. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente gli ulteriori motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure né ha accolto o respinto la domanda di annullamento. Ha ritenuto che la complessità delle questioni richiedesse un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha quindi ritenuto adeguata la tutela delle esigenze della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissandola per il 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il testo richiama l'art. 55, comma 10, c.p.a.
La complessità delle questioni cautelari può giustificare la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, quale modalità di tutela delle esigenze della parte senza una decisione sommaria sulla fondatezza delle censure.
Massime di principio
- Quando la complessità delle questioni controverse è incompatibile con la sommarietà della fase cautelare, il giudice amministrativo può tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulle censure.
- La fissazione dell'udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura processuale di tutela alternativa alla pronuncia cautelare sostanziale e non implica, di per sé, né accoglimento né rigetto del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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