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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16817/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in rito, senza esaminare il merito dell'impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Vercelli il 16 ottobre 2024. La Corte rileva però che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e che per effetto di tale disciplina il ricorso dell'imputato, compreso il condannato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato presentato personalmente, risulta privo del requisito richiesto dalla legge e deve essere dichiarato inammissibile de plano. Conseguentemente il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo profili di colpa tali da escludere tale statuizione.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato, quando proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personale è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità derivante dal difetto di sottoscrizione qualificata può essere dichiarata senza formalità procedimentali.

  • art. 616 c.p.p.

    somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi sia assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista per l'imputato/condannato.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso

    La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non esclusione di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, per i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità per difetto del requisito soggettivo di sottoscrizione può essere dichiarata de plano, senza necessità di approfondire i motivi di ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti esclusa ogni colpa nella proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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