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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25711/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale, in sede di liquidazione del compenso professionale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, una somma complessiva per l'attività difensiva svolta in favore di due clienti in un precedente giudizio civile. Il Tribunale aveva però escluso il compenso relativo alla fase istruttoria, ritenendo che tale fase non fosse stata svolta. Con il ricorso per cassazione l'avvocato ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, sostenendo che dagli atti del processo risultava invece la sua regolare partecipazione a numerose udienze di trattazione e l'esame di documenti prodotti dalla controparte, attività che integrano la fase istruttoria/trattazione e che quindi avrebbero dovuto essere compensate.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, nel sistema del d.m. n. 55 del 2014, la fase istruttoria comprende anche la trattazione della causa tra fase introduttiva e decisionale e che il relativo compenso unitario spetta anche quando non si siano svolte attività istruttorie in senso stretto, essendo sufficiente la partecipazione ad udienze o il deposito di memorie. Poiché il giudice di merito aveva escluso il compenso per il solo rilievo che la fase non si era svolta, la decisione è stata cassata sul punto con rinvio al Tribunale di Patti, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    È il rito/procedimento richiamato per la domanda di liquidazione giudiziale del compenso professionale dell'avvocato.

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014

    La fase istruttoria comprende anche la trattazione della causa; il compenso per tale fase è unitario e spetta anche in assenza di attività istruttoria strettamente probatoria, essendo sufficiente la partecipazione a udienze o il deposito di memorie.

  • art. 86 c.p.c.

    Consente alla parte di stare in giudizio personalmente; nel caso il ricorrente ha agito per sé stesso.

Massime di principio

  • Nel sistema di liquidazione dei compensi professionali forensi, la fase istruttoria non coincide soltanto con l'assunzione delle prove, ma ricomprende anche la trattazione della causa in senso lato.
  • Ai fini del riconoscimento del compenso per la fase istruttoria/trattazione è sufficiente lo svolgimento di attività processuali tipiche della trattazione, come la partecipazione a udienze o il deposito di memorie, senza che sia necessario che si siano tenute attività istruttorie in senso stretto.
  • Il giudice che liquida i compensi dell'avvocato deve verificare in concreto le attività svolte e non può escludere la fase istruttoria con una motivazione meramente apodittica o fondata sulla sola assenza di prove testimoniali o altre attività istruttorie tipiche.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di liteProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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