Cassazione Civile, Sentenza n. 5863/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dei contribuenti contro avvisi di accertamento ICI per l'anno 2005, riconoscendo ai contribuenti l'esenzione per lo svolgimento dell'attività agraria in forma di società semplice. Il motivo decisivo trattato dalla Corte di Cassazione riguardava però la regolarità temporale della notificazione del ricorso per cassazione: il ricorrente aveva notificato nel termine lungo ex art. 327 c.p.c. anziché nel termine breve ex art. 325 c.p.c., senza produrre la relata di notifica o altro elemento probatorio a dimostrazione dell'avvenuta notificazione nel termine breve; il Comune ha invocato un disguido informatico dell'ufficio per giustificare il ritardo.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti e ha dichiarato improcedibile il ricorso per notificazione tardiva (ricorso notificato il 12/10/2015 oltre i 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata del 15/6/2015). La Corte ha ritenuto che, in mancanza della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e senza un'ammissione esplicita del destinatario, si applichi il termine lungo; ha escluso che il disguido informatico costituisse una causa assoluta non imputabile e ha rilevato l'assenza di richiesta di rimessione in termini. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese di lite a favore dei controricorrenti (liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese generali 15% sui compensi e accessori) e la Corte ha dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Termine breve per impugnare (60 giorni dalla notificazione della sentenza); richiede prova certa della data di notificazione per far decorrere il termine breve.
Termine lungo applicabile quando non sia provata la notificazione della sentenza nel termine breve (per esempio in mancanza della relata o dell'avviso di ricevimento).
Cass. n. 24415/2020 (giurisprudenza richiamata)
Principio secondo cui la prova della notificazione della sentenza ai fini del termine breve richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento; in mancanza si applica il termine lungo, salvo ammissione del destinatario.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002
Previsione relativa al contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per far decorrere il termine breve di impugnazione (art. 325 c.p.c.) è necessario produrre la relata di notifica o altro documento probatorio (es. avviso di ricevimento); in assenza si applica il termine lungo (art. 327 c.p.c.).
- La mera difficoltà organizzativa o un malfunzionamento informatico dell'ufficio non costituiscono, di per sé, causa assoluta non imputabile che giustifichi la mancata tempestiva notificazione; bisogna provare un impedimento assoluto e non rimediabile.
- Il destinatario può determinare l'applicabilità del termine breve mediante un'ammissione esplicita o per facta concludentia della data di ricezione; in tal caso il ricorrente deve comunque dimostrare la tempestività.
- Se il ricorrente ritiene sussistere un impedimento non imputabile che abbia impedito la notificazione nei termini, deve chiedere la rimessione in termini e fornire prove adeguate dell'evento impeditivo.
- Le impugnazioni notificate oltre il termine previsto comportano l'improcedibilità del ricorso e l'imposizione delle spese processuali in favore della parte resistente.
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