Cassazione Civile, Sentenza n. 5693/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di due cartelle di pagamento per recupero crediti d'imposta relative alle annualità 2002-2006; censura principale fondata sull'omessa o irregolare notificazione degli avvisi di recupero d'imposta (notifiche effettuate fuori dalla sede legale e consegnate a persona ritenuta non autorizzata). In Cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, insufficiente e contraddittoria motivazione sul luogo di notifica e sull'effettività della sede, violazione dell'art.145 c.p.c., errata distribuzione dell'onere della prova (art.2697 c.c.), violazione del divieto di nova in appello (art.57 d.lgs. n.546/1992), violazione del principio del giudicato e omessa pronuncia su presunte statuizioni di fatto
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto valide le notifiche perché effettuate presso la sede effettiva della società (Gragnano, via dei Pastai n.50), ha confermato la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di formulare in appello difese e fatti integrativi qualificabili come "difese" (non come nova) e quindi ammissibili, ha ritenuto correttamente assolto dall'Agenzia l'onere probatorio in via presuntiva sulla sussistenza di collegamenti operativi tra il luogo di notifica e l'attività societaria e sulla qualità del consegnatario come addetto alla ricezione degli atti. Ha escluso vizi di motivazione decisivi e violazioni del giudicato. Non si è deciso sulle spese in favore dell'Agenzia in questo grado perché non ha assunto difese
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 5 e n. 3
Parametro di censura della motivazione in sede di legittimità: la Corte ha valutato che la motivazione delle decisioni di merito è stata sufficiente, non contraddittoria né insufficiente rispetto al punto decisivo (luogo ed effettività della sede)
art. 145 cod. proc. civ.
Regole sulla notifica alle persone giuridiche: la Corte conferma che la notifica presso la sede effettiva è valida e che il consegnatario presente in sede è presumibilmente addetto alla ricezione salvo prova contraria
art. 46 cod. proc. civ.
art. 46, secondo comma, c.p.c.
Se la sede legale è diversa dalla sede effettiva, terzi (e notificanti) possono considerare come sede quella effettiva; in caso di contestazione l'onere di provare la concretà della sede effettiva grava sul notificante
d.lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 57
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Divieto dei 'nova' in appello: si applica a domande ed eccezioni in senso proprio; non si estende alle mere difese o contestazioni di fatto che non introducono un nuovo tema decisorio, perciò le difese dell'Agenzia in appello erano ammissibili
art. 2697 cod. civ.
Principio della distribuzione dell'onere della prova: il notificante (Amministrazione) deve provare la regolarità della notifica e, se contestata, la coincidenza con la sede effettiva; la Corte ha ritenuto tale onere assolto per presunzioni e riscontri
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla disciplina del giudicato e del riequilibrio processuale; la Corte ha valutato correttamente i limiti del giudicato interno/esterno
art. 2909 cod. civ.
Richiamato nel contesto della nullità e del giudicato, ma la Corte ha escluso che vi fosse giudicato interno operante a favore del ricorrente
d.l. 28/10/2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020
Norma organica alle modalità di svolgimento dell'udienza e delle conclusioni del Pubblico Ministero nel procedimento di legittimità; richiamata per la formulazione delle conclusioni del P.G.
d.l. 22/06/2012 n. 83, art. 54, comma 1, lett. b (conversione legge 7/8/2012 n.134)
art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83/2012
Riferimento alla modificazione dell'ambito applicativo dell'art. 360 c.p.c.; la Corte ha valutato la censura motivazionale alla luce della disciplina previgente applicabile alle sentenze impugnate
d.P.R. 30/05/2002 n. 115, art. 13
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di ulteriori importi a carico del ricorrente
Massime di principio
- La notifica alla persona giuridica presso la 'sede effettiva' è valida: se la notifica è effettuata nel luogo dove la società svolge concretamente attività e il consegnatario è presente in modo non occasionale, sussiste presunzione che sia addetto alla ricezione; l'ente può disconfermare tale presunzione solo con prove contrarie
- Quando la sede legale e la sede effettiva divergono, grava sul notificante l'onere di dimostrare, in caso di contestazione, che il luogo di consegna corrisponde al centro operativo effettivo della società
- In materia tributaria l'art. 57 d.lgs. n.546/1992 vieta i 'nova' in appello solo con riferimento a domande o eccezioni in senso proprio; invece le difese e le contestazioni di fatto che mirano a sostenere la regolarità dell'atto impositivo possono essere proposte in appello anche se non sollevate in primo grado
- Il giudizio di legittimità non è luogo per riconsiderare la valutazione delle prove di fatto: critiche che chiedono riesame della prova o della credibilità dei documenti sono tipicamente inammissibili e devono essere decise dal giudice di merito
- Perché una precedente decisione formi giudicato interno è necessario che in essa siano contenuti capi autonomi e decisivi, non meri passaggi argomentativi o premessa logica della statuizione
- In caso di contestazione della qualità del consegnatario, la relata che attesta la presenza stabile del ricevente nella sede e la mancata opposizione alla ricezione degli atti costituiscono elementi forti a favore della regolarità della notifica
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