Sentenza n. 362/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 998/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 998/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 17 luglio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 7 febbraio 2024 secondo quanto indicato nel provvedimento. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata spontaneamente eseguita dall'amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del giudicato ai fini dell'esecuzione.
- Accertata l'inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione su istanza della parte vittoriosa qualora persista l'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell'amministrazione inadempiente comporta la condanna alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato, se versato.
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