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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11938/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25/06/2025 con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze generiche e alla determinazione della pena. La censura è stata formulata in modo generico e astratto: si lamentava la supposta eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, senza indicare specifici profili di manifesta illogicità o di assenza di motivazione, né elementi concreti che, se valutati, avrebbero potuto condurre a una pena più mite. Inoltre, le attenuanti generiche risultavano già applicate in primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo fosse del tutto generico e non idoneo a scalfire la motivazione sulla pena e sulle circostanze generiche, anche perché queste ultime erano già state riconosciute dal giudice di primo grado. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali segue la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, salvo che ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità come limite alla sua applicazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche o la dosimetria della pena deve indicare specifici vizi della motivazione, non essendo sufficiente una generica doglianza sulla severità della pena.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non individua manifeste illogicità, assenza di motivazione o elementi concreti trascurati dal giudice di merito che avrebbero potuto incidere sulla determinazione della pena.
  • Quando le attenuanti generiche siano già state riconosciute in primo grado, una doglianza sul loro diniego in appello o sulla pena deve confrontarsi con la motivazione effettiva della decisione impugnata e con il complessivo trattamento sanzionatorio già applicato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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