Cassazione Penale, Ordinanza n. 16797/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che l'aveva condannata per calunnia. Ha dedotto, in primo luogo, che il reato contestato, commesso il 10 novembre 2017, si sarebbe estinto per prescrizione, anche considerando le sospensioni dovute ai rinvii per l'emergenza COVID e all'adesione del difensore all'astensione, sostenendo che la prescrizione sarebbe maturata il 28 settembre 2025. Ha inoltre censurato la sentenza per il preteso difetto dell'elemento soggettivo del reato e per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e della circostanza attenuante del fatto di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., deducendo in sostanza una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che la ricorrente non aveva considerato la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa (dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019), secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Polichetti. Ha poi rilevato che le doglianze sull'elemento soggettivo, sull'art. 131-bis c.p. e sull'art. 62 n. 4 c.p. miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e riproducevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte di appello, con motivazione ritenuta corretta. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di calunnia, oggetto della contestazione e del ricorso
richiamato per la disciplina della sospensione del corso della prescrizione nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017
ha introdotto la sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge
richiamata per escludere che abbia abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione della prescrizione
legge 27 novembre 2021, n. 134
richiamata per escludere effetti retroattivi abrogativi sulla disciplina della prescrizione per i reati del periodo 2017-2019
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile in base a censure che miravano a una diversa lettura delle prove
invocato dalla ricorrente come attenuante del danno o pericolo di speciale tenuità, ma le doglianze sono state ritenute non scrutinabili in cassazione perché dirette a rivalutare il merito
base per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01
precedente delle Sezioni Unite richiamato per il principio secondo cui la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa legge
Massime di principio
- La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, e non perde efficacia retroattivamente per effetto delle successive riforme del 2019 e del 2021.
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che richiedano una rivalutazione delle fonti di prova o una diversa lettura del materiale probatorio, essendo tali questioni riservate al giudice di merito.
- Le doglianze che ripropongano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, non superano il vaglio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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