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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21608/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il decisum di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato, contestando con un solo motivo il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare, ha censurato la quantificazione della pena ritenendola non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha esaminato la doglianza e l'ha ritenuta manifestamente infondata, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione era congrua perché la Corte territoriale aveva valorizzato i numerosi precedenti specifici dell'imputato. Inoltre, la pena era stata commisurata in misura pari al minimo, con la riduzione per il tentativo operata nella massima estensione, sicché non occorreva una motivazione più ampia.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale norma che disciplina il tentativo, rilevante per la riduzione della pena applicata nel caso concreto

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto semplice, base del reato contestato

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato quale circostanza aggravante contestata

  • art. 62 n. 4 c.p.

    richiamato quale attenuante riconosciuta e ritenuta equivalente all'aggravante e alla recidiva

  • art. 132 c.p.

    indicato come criterio guida per l'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la commisurazione della pena in base ai criteri oggettivi e soggettivi rilevanti

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la scelta della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Quando la pena irrogata è contenuta al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica fondata sul criterio di adeguatezza, essendo implicitamente richiamati i parametri dell'art. 133 c.p.
  • La motivazione sulla pena è adeguata se, letta nel complesso della sentenza, consente di comprendere gli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di una specifica e dettagliata esposizione separata nel solo passaggio dedicato al trattamento sanzionatorio.
  • La doglianza sulla misura della pena è manifestamente infondata quando il giudice di merito ha dato conto in modo congruo dei precedenti specifici dell'imputato e ha già applicato la pena in misura minima o particolarmente contenuta.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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