Cassazione Civile, Ordinanza n. 02987/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La lite nasce dal decesso di un paziente ricoverato in un ospedale pubblico dopo un accesso per febbre alta e sintomi compatibili, secondo gli attori, con influenza A/H1N1. Gli eredi hanno agito chiedendo il risarcimento dei danni contro la struttura sanitaria, la Regione e i sanitari, assumendo che vi fosse stato un errore/ritardo diagnostico nel non riconoscere tempestivamente l’influenza suina e nel non somministrare in tempo la terapia antivirale; hanno inoltre dedotto una responsabilità della Regione per omessa vigilanza sulla base della circolare ministeriale del luglio 2009. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, sulla base della consulenza tecnica, che al ricovero fosse già presente un’infezione batterica in evoluzione e che la terapia antivirale non avrebbe evitato né ritardato il decesso. La Corte d’appello aveva confermato nel merito tale impostazione, reputando generiche le censure degli appellanti e aderendo alle conclusioni del CTU sia sul nesso causale sia sull’insussistenza di una perdita di chance di sopravvivenza. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa confutazione delle doglianze di appello, sostenendo che la Corte territoriale si era limitata a recepire acriticamente la CTU e che aveva escluso indebitamente anche la chance di una maggiore sopravvivenza; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione delle norme sulla causalità materiale e sul danno da premorienza/perdita di chance, lamentando che non fosse stata verificata la probabilità ragionevole che una condotta diligente avrebbe consentito una sopravvivenza più lunga.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse solo apparente perché basata su un recepimento acritico e apodittico delle conclusioni peritali, in particolare sull’affermazione non scientificamente giustificata che la morte sarebbe sopravvenuta comunque esattamente nello stesso momento. La Corte ha affermato che il giudice di merito, anche nei casi di paziente già gravissimo, deve comunque verificare l’effettiva incidenza delle omissioni terapeutiche sulla vita residua e sulla concreta perdita di chance di sopravvivenza, poiché anche un breve segmento di vita ha rilievo risarcibile se perduto per condotta colposa altrui. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della denunciata violazione processuale per asserita omessa pronuncia/confutazione delle censure di appello
richiamato nel motivo come norma processuale violata in relazione alla valutazione delle prove
richiamato nel motivo come norma processuale violata in relazione alla valutazione della consulenza tecnica
richiamato per denunciare motivazione apparente/nullità della sentenza
richiamato per il requisito di motivazione della decisione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato nel secondo motivo in tema di causalità materiale e concorso di cause
richiamato nel secondo motivo in relazione al nesso causale e alla quantificazione del danno
richiamato come base della responsabilità aquiliana e del risarcimento del danno da condotta colposa
richiamato nel secondo motivo in relazione alla responsabilità solidale dei convenuti
richiamato nel dispositivo finale in tema di anonimizzazione del provvedimento
richiamato indirettamente nel richiamo della giurisprudenza sulla rigorosa allegazione e prova della chance
menzionato solo nella tassonomia non nel testo della sentenza
Massime di principio
- La motivazione è apparente e quindi nulla quando il giudice si limita a trasfondere acriticamente nella sentenza conclusioni peritali apodittiche, senza un autonomo percorso logico-argomentativo che consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- Nel giudizio di responsabilità sanitaria, il giudice non può svalutare come generiche le critiche tecniche formulate dalla parte solo perché veicolate attraverso il consulente di parte: il contraddittorio tecnico è il mezzo fisiologico per contestare un sapere specialistico espresso dal CTU.
- La perdita di chance è risarcibile solo se ne sia provata la serietà, consistenza e apprezzabilità, ma la verifica non può essere elusa con affermazioni arbitrarie sulla perfetta coincidenza temporale tra evento ipotizzato ed evento verificatosi.
- Quando la condotta colposa del sanitario non sia certa causa della morte, ma possa avere inciso sulla durata residua della vita, il giudice deve accertare specificamente se l’omissione abbia privato il paziente di una concreta possibilità di sopravvivere più a lungo, anche per un periodo breve.
- In materia di danno da premorienza o da perdita di chance di sopravvivenza, il fatto che il paziente fosse già in condizioni gravissime non esclude di per sé la responsabilità, se resta plausibile che una condotta diligente avrebbe potuto incidere sul tempo di sopravvivenza.
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