Cassazione Penale, Sentenza n. 16209/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di amministratrice della C. M. effe appalti s.r.l., fallita nel 2014). Lamentava: 1) la valutazione delle dichiarazioni della madre che avrebbe affermato di non aver consegnato alla figlia la lettera del curatore, circostanza che avrebbe impedito la consegna dei libri contabili; 2) l'erronea valutazione, in termini accusatori, dell'esibizione alla Guardia di Finanza di copie delle situazioni contabili, poiché da tale verbale si sarebbe dovuto inferire l'effettiva consegna della contabilità al curatore. Denunciava inoltre violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione nella valutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e quindi ha respinto le censure. Ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità, come violazione di legge, la mera contestazione della valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. (tale norma non è impugnabile in Cassazione salvo violazioni processuali radicali). Sulla questione di fatto la Corte ha confermato che il verbale della Guardia di Finanza attestava soltanto l'esibizione di copie delle 'situazioni contabili' (documenti sintetici di chiusura) e non la consegna integrale dei libri contabili; il curatore aveva dichiarato di non aver mai ricevuto la contabilità integrale. Essendo l'imputata l'ultima ad aver avuto disponibilità dei libri e obbligata alla loro conservazione, i giudici di merito hanno logicamente ritenuto che li abbia sottratti o distrutti. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulle regole di valutazione della prova; la Corte osserva che l'asserita violazione di tali regole non è sindacabile in Cassazione come violazione di legge salvo che si tratti di disposizioni la cui inosservanza produca nullità o inutilizzabilità.
art. 606 c.p.p. (lett. b) e lett. c))
La lett. b) riguarda l'error in iudicando in iure (errata applicazione della legge sostanziale) e non consente di trasformare in violazione di legge una valutazione di fatto; la lett. c) rimane il canale per denunciare violazioni di norme processuali che determinino invalidità.
Norma che consente l'acquisizione di atti e documenti su sollecitazione delle parti; il verbale della Guardia di Finanza è stato acquisito ai sensi di tale articolo e dalla sua lettura risultava la mera esibizione delle scritture, non la consegna.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze sulla valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. non costituiscono in Cassazione una violazione di legge sindacabile se non quando la violazione processuale produca un'invalidità espressamente rilevabile (lett. c) art. 606 c.p.p.).
- La mera esibizione di documenti o la produzione di copie (ad es. le 'situazioni contabili') agli organi inquirenti non equivale automaticamente alla consegna integrale della contabilità al curatore: è necessario provare che gli originali o copie complete siano state effettivamente trasferite al curatore o agli organi fallimentari.
- Se il curatore dichiara di non aver ricevuto la contabilità integrale e l'imputato era l'ultimo soggetto che ne aveva disponibilità, il giudice può legittimamente inferire l'occultamento, la sottrazione o la distruzione dei libri contabili.
- Per evitare che una prova di esibizione venga interpretata come non idonea a dimostrare la consegna, chi consegna documenti deve ottenere formale attestazione di ricezione (ricevuta, verbale di presa in carico) o far pervenire direttamente la documentazione al curatore con prova del ricevimento.
- In sede di Cassazione la via efficace di impugnazione resta l'indicazione di un errore di diritto o di violazioni processuali che comportino nullità; contestare in termini generici la logica o la valutazione del giudice di merito è normalmente insufficiente.
- La difesa che intenda dimostrare l'avvenuta consegna della contabilità dovrebbe produrre documentazione che attesti il trasferimento integrale (es. protocolli, ricevute, atti del curatore che attestino l'acquisizione) piuttosto che basarsi solo su copie di documenti sintetici.
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