Cassazione Penale, Sentenza n. 37273/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di correzione di errore materiale con cui la Corte d'appello ha integrato nel dispositivo la conferma delle statuizioni civili omesse nella sentenza di concordato dell'11/12/2020. Denuncia violazione di legge e omessa motivazione, sostenendo che la correzione non fosse consentita ex art. 130 c.p.p. perché avrebbe modificato essenzialmente la decisione: la Corte non avrebbe esaminato la misura del risarcimento e della provvisionale, questioni che avrebbero dovuto essere rideterminate dopo l'esclusione del reato piu grave (associazione a delinquere); perciò la parte civile avrebbe dovuto proporre impugnazione per la sola materie civili e non istanza di correzione per errore materiale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto legittima la correzione ex art. 130 c.p.p., poiché l'omissione della conferma delle statuizioni civili nel corpo della motivazione era un errore materiale obiettivamente riconoscibile dal dispositivo e dal percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulle condizioni per la correzione (assenza di nullità e assenza di modificazione essenziale del provvedimento) e ha spiegato che l'integrazione rispecchia la volontà oggettiva del giudice e la logica dell'accordo di patteggiamento. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente la correzione di errori materiali (omissivi o commissivi) quando non determinano nullità e la rimozione non comporta una modificazione essenziale del provvedimento; la correzione è ammessa se l'integrazione è conformabile alla volontà oggettiva immanente nell'atto e non incide sul contenuto decisorio essenziale.
art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per indicare che l'accordo di concordato (patteggiamento) tra le parti comprende implicitamente anche la conferma delle statuizioni civili emesse in primo grado quando tali statuizioni sono consequenziali all'accordo sulla pena.
art. 599, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulla definizione concordata della pena: la scelta delle parti nel concordare la pena comporta rinunce processuali che si riflettono anche sulle questioni connesse alla responsabilità quando l'accordo riguarda il nucleo della decisione penale.
art. 574, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisca che l'impugnazione dell'imputato si estende agli effetti civili della sentenza se questi dipendono dal capo impugnato; da ciò si deduce che la rinuncia all'impugnazione di capi di responsabilità penale comporta anche la rinuncia a impugnare le statuizioni civili conseguenti.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. è ammissibile quando l'omissione o l'errore non mutano il contenuto essenziale della decisione ma soltanto l'espressione formale, e può essere ricostruita dal dispositivo o dalla motivazione come espressione oggettiva della volontà del giudice.
- Se nel dispositivo risulta chiaramente una statuizione (es. condanna al pagamento delle spese o conferma della responsabilità civile) ma la motivazione non la menziona, l'omissione può essere considerata meramente materiale e quindi sanabile con ordinanza di correzione.
- Negli accordi di definizione concordata (patteggiamento) la conferma delle statuizioni civili può essere considerata implicita nell'accordo; la rinuncia ad alcuni motivi di appello sull'aspetto penale in genere comprende anche la rinuncia a contestare le statuizioni civili consequenziali.
- Non è possibile usare la procedura di correzione per ottenere una revisione sostanziale della decisione: se l'intervento correttivo comporterebbe una modificazione essenziale o la sostituzione della decisione, l'unica strada è l'impugnazione ordinaria (Cassazione) sui profili sostanziali.
- In caso di dubbio significativo sulla incidenza della decisione penale su questioni civili (quantificazione del danno, provvisionale), la parte civile o l'imputato dovrebbero valutare l'opportunità di proporre le impugnazioni appropriate piuttosto che richiedere correzioni per errore materiale.
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