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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14080/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, nonché della reciproca accettazione delle rinunce da parte delle parti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., senza provvedere sulle spese per effetto dell'accettazione delle rinunce.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di due delibere assembleari di un condominio da parte di una proprietaria di unità immobiliare. In primo grado erano state accolte in parte le domande: era stata dichiarata la nullità della delibera del 11.9.2015 nella parte relativa allo stato di ripartizione delle spese consuntivate per l'esercizio 2014-2015 e annullata una parte della delibera del 1.12.2015 per difetto di preventiva informazione sull'oggetto della deliberazione. La proprietaria proponeva appello solo per ottenere anche l'annullamento del punto 2 della delibera del 1.12.2015; il condominio proponeva appello incidentale per contestare sia l'annullamento della delibera del 1.12.2015 sia la nullità della delibera del 11.9.2015. La Corte d'appello rigettava entrambi gli appelli e confermava la decisione di primo grado. In cassazione la proprietaria proponeva ricorso principale e il condominio ricorso incidentale, ma entrambe le parti hanno poi depositato atto con cui hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, accettando le rinunce reciproche e chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia da parte dell'altra parte, il giudizio di legittimità si estingue e non occorre provvedere sulle spese.

Massime di principio

  • Quando ricorso principale e ricorso incidentale vengono entrambi oggetto di rituale rinuncia e le rispettive rinunce sono accettate, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • L'accettazione della rinuncia da parte della controparte esonera il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, salvo diversa disciplina applicabile.
  • L'estinzione per rinuncia comporta che la Corte non esamina il merito delle censure proposte con i ricorsi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiGiudicato

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