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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34754/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La Corte è stata investita non di una controversia tributaria di merito, ma di un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza n. 5115/2025. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la rettifica dell'epigrafe e della parte espositiva dell'ordinanza precedente, nella quale il cognome delle parti intimate era stato indicato erroneamente come "Muscarindola" invece di "Muscaridola". Dalla sentenza emerge che il cognome corretto risultava già dagli atti di causa e che nella medesima ordinanza era stata usata la forma corretta nella denominazione della società. La questione, quindi, riguardava esclusivamente la correzione dell'errore materiale di scrittura nell'indicazione nominativa delle parti.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nell'epigrafe dell'ordinanza n. 5115/2025 e nella parte relativa ai "Fatti di causa", il cognome degli intimati fosse corretto in "Muscaridola" al posto di "Muscarindola". Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. Si tratta quindi di un provvedimento di rettifica formale, senza decisione sul merito della controversia originaria.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La pronuncia implica l'utilizzabilità del procedimento di correzione degli errori materiali per rettificare mere inesattezze formali del provvedimento, senza incidere sul contenuto decisorio.

  • Sez. U -, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 - 01

    È richiamata per affermare che, nel procedimento di correzione, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento giudiziario, quando riguarda una mera inesattezza grafica o nominativa e sia riconoscibile dagli atti di causa, può essere corretto con il procedimento di correzione senza alterare la sostanza della decisione.
  • La correzione può riguardare sia l'epigrafe sia la parte descrittiva dei fatti di causa, se l'inesattezza si ripete in più punti del provvedimento.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non va normalmente disposta la regolamentazione delle spese, salvo diversa previsione ricavabile dal caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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