Cassazione Penale, Ordinanza n. 11515/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione di stupefacente finalizzata alla cessione. Con tre motivi tra loro collegati ha contestato, in sostanza, la sussistenza del reato, ma la doglianza è stata ritenuta meramente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. La Corte di appello aveva infatti valorizzato, in modo non illogico, il sequestro di hashish per complessivi 19,49 grammi, ricavabile in 69 dosi medie e già suddiviso in 22 dosi, occultato in un barattolo sul terrazzo dell'abitazione in cui l'imputato si trovava agli arresti domiciliari, oltre al possesso di 99 euro in contanti in banconote di piccolo taglio e ai precedenti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di censure già vagliate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette e motivazione immune da manifesta illogicità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. possa essere irrogata solo ove non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione il ricorso che si limiti a riproporre, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata, censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e immune da manifesta illogicità; la Corte di legittimità non può sostituire una propria diversa valutazione del fatto a quella compiuta nei gradi di merito.
- Ai fini della prova della detenzione di stupefacente destinato alla cessione, possono assumere rilievo elementi indiziari quali il frazionamento della sostanza in dosi, la quantità complessiva e ricavabile, le modalità di occultamento, il possesso di denaro contante in piccoli tagli e la presenza di precedenti specifici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella relativa determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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