Cassazione Penale, Sentenza n. 36198/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la richiesta di riesame nei confronti dell'ordinanza del GIP di Caltagirone che aveva applicato gli arresti domiciliari per estorsione in concorso. Il ricorrente deduceva: (i) omessa o apparente motivazione e contraddittorietà in ordine al fumus commissi delicti (art. 321 e 125 c.p.p.), sostenendo incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa; (ii) mancata effettiva considerazione delle esigenze cautelari e in particolare del pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a) c.p.p.); (iii) assenza di motivazione circa il pericolo di reiterazione e insufficienza degli elementi a fondare la misura (art. 274 lett. c) c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi generici e manifestamente infondati. Ha richiamato il principio per cui la Corte di legittimità non è sede di rinnovata valutazione dei fatti né di nuova verifica dell'attendibilità delle fonti; il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione approfondita e persuasiva sulla gravità indiziaria e sulle modalità della condotta estorsiva, nonché sulla necessità della misura cautelare e sul rischio di reiterazione. La difesa non ha confutato nei fatti i plurimi elementi indicati dal riesame, limitandosi a una lettura alternativa generica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla motivazione della sentenza di cassazione: il ricorso deve esporre i motivi nei limiti necessari per la decisione; la Corte valuta la congruità delle censure nei termini processuali.
Riferito alla motivazione del provvedimento: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti, respingendo la censura per apparente omessa motivazione.
Collegato all'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame fosse congrua e non viziata da manifesta illogicità.
art. 274 lett. a) cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio; la decisione ha ritenuto che il riesame avesse valutato correttamente il rischio di inquinamento probatorio come giustificazione della misura.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma sul pericolo di reiterazione; la Corte ha confermato che la valutazione prognostica, fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità e sul contesto, può legittimare la misura anche senza prova di imminente reiterazione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né riformula valutazioni di merito sull'attendibilità delle fonti: le censure che richiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario contestare in modo specifico e motivato gli elementi probatori indicati dal giudice di merito; letture alternative generiche sono inefficaci.
- La motivazione del giudice di merito sul fumus commissi delicti deve essere valutata nel suo insieme; contraddizioni della persona offesa devono essere dedotte concretamente e confrontate con l'intero materiale probatorio.
- Il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a) e il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) possono essere ritenuti sulla base di una valutazione prognostica che consideri modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto, non richiedendo una prova di imminente reiterazione.
- Quando si impugna una misura cautelare, è strategico indicare puntualmente quali passaggi della motivazione sarebbero viziati e portare elementi nuovi o dimostrazioni concrete dell'inesistenza delle esigenze cautelari o dell'adeguatezza di misure alternative.
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