Cassazione Penale, Ordinanza n. 03481/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non ascrivibile a colpa esclusa, segue la sanzione pecuniaria. La decisione impugnata resta ferma quanto al diniego della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 20/11/2024. Dal testo emerge che il ricorso censurava la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la sentenza di merito non avrebbe correttamente escluso tale beneficio. La Corte di cassazione rileva però che la decisione impugnata aveva già motivato adeguatamente il diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando i medesimi elementi che avevano condotto a ritenere non credibile la versione dell'imputato, con argomentazione non manifestamente illogica. Il ricorso è quindi ritenuto manifestamente infondato e, per ciò, inammissibile.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è concedibile quando il giudice di merito, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, escluda la lieve offensività sulla base degli elementi fattuali valorizzati anche ai fini della valutazione di credibilità dell'imputato.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non è dovuta quando emerga che il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie la Corte esclude tale evenienza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura manifestamente infondata contro una motivazione di merito che abbia già escluso in modo adeguato la particolare tenuità del fatto.
- La valutazione sulla concedibilità dell'art. 131-bis c.p. è sorretta da ampia discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza di motivazione.
- Se il giudice di merito fonda il diniego della particolare tenuità del fatto sui medesimi elementi che rendono inattendibile la versione difensiva, la censura che non si confronti realmente con tale percorso argomentativo è destinata all'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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