Cassazione Civile, Ordinanza n. 10538/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da una locazione commerciale stipulata da una comunione ereditaria quale parte locatrice, con canone da pagarsi secondo le modalità previste nel contratto originario. Nel tempo, soprattutto durante l’emergenza Covid-19, erano stati sottoscritti addenda che prevedevano riduzioni temporanee del canone e modalità di pagamento frazionate. Nel secondo semestre 2021 insorgeva però un dissenso tra i comproprietari: alcuni chiedevano la prosecuzione della riduzione e il pagamento diretto pro quota, altri sostenevano la debenza del canone intero e il pagamento secondo il contratto originario. La conduttrice sospendeva temporaneamente i versamenti in attesa di chiarimenti e agiva in giudizio per ottenere l’accertamento delle corrette modalità di pagamento e il riconoscimento di una riduzione del canone per il secondo semestre 2021, o in subordine la sua rideterminazione. La Corte d’appello confermava che la riscossione dei canoni spettava all’amministratore validamente nominato della comunione, che gli addenda avevano efficacia temporanea e che, esaurito il periodo previsto, tornava applicabile il contratto originario; escludeva inoltre la formazione di un valido accordo di riduzione per il secondo semestre 2021 e negava una rideterminazione giudiziale del canone per difetto di prova sull’incidenza delle restrizioni pandemiche. Il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, censurava solo la regolazione delle spese di lite, sostenendo che la Corte d’appello avesse omesso di statuire o avesse errato nel non condannare il soccombente a rifondere le spese dei vari gradi e della fase cautelare in favore della ricorrente, nonostante l’integrale rigetto degli appelli avversari nella sua prospettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulle spese fossero infondate perché il controllo di legittimità sulle spese opera solo quando siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; nella specie, invece, la ricorrente non era risultata integralmente vittoriosa, poiché la Corte d’appello aveva rilevato una soccombenza almeno parziale di tutte le parti e aveva legittimamente compensato integralmente le spese. Le censure relative agli artt. 106 e 112 c.p.c. sono state considerate non adeguatamente argomentate e quindi inammissibili. È stata inoltre confermata la regola per cui la soccombenza va valutata in modo unitario rispetto all’esito finale della lite, senza rilievo decisivo del singolo grado o di una fase del giudizio. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, a pagare una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e a versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale parametro sulla regolazione delle spese secondo soccombenza, ma il suo uso in ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità
la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una precisa proporzionalità tra accoglimento della domanda e spese poste a carico della parte soccombente
applicati in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a una somma ulteriore e a favore della Cassa delle Ammende
richiamato nelle censure, ma le doglianze sono state ritenute non argomentate e quindi inammissibili
richiamato nelle censure, ma le doglianze sono state ritenute non argomentate e quindi inammissibili
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale, senza incidenza decisiva sulla decisione
indicato come vizio dedotto in ricorso, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione conforme ad essa
richiamato per la memoria della ricorrente e la richiesta di decisione
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle spese processuali è circoscritto: la Corte interviene solo se le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la compensazione totale o parziale per giusti motivi resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
- La soccombenza ai fini della regolazione delle spese va valutata in modo unitario con riferimento all’esito finale della lite, e non separatamente per ciascun grado o per singole fasi del processo.
- Non è censurabile in cassazione la mera scelta del giudice di merito di compensare integralmente le spese quando all’esito complessivo del giudizio tutte le parti risultino almeno in parte soccombenti.
- Le censure di violazione di norme processuali devono essere specificamente argomentate: il richiamo generico a disposizioni come gli artt. 106 e 112 c.p.c. non è sufficiente a rendere il motivo ammissibile.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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