Cassazione Penale, Sentenza n. 47687/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. che aveva condannato Cerretti per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute), con contestazione anche sulla confisca del presunto profitto del reato. Il ricorrente deduceva l'illegittimità della confisca (non prevista nell'accordo) e l'errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta successivamente, il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché la disposizione incriminatrice, nella parte introdotta dal d.lgs. n. 158/2015 (l'espressione "dovute sulla base della stessa dichiarazione o"), è stata dichiarata incostituzionale con effetto ex tunc dalla Corte costituzionale (sent. n. 175/2022). Ne consegue che la condotta contestata, formulata sulla base del testo poi censurato, non è più penalmente rilevante. La Corte di cassazione ha precisato che non poteva emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per "fatto non previsto dalla legge come reato" in assenza di accertamento di evidenza dei fatti; ha inoltre ricordato che, secondo la disciplina ristorata, per integrare il reato occorre che le ritenute non versate siano risultanti da certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti. Gli atti sono stati trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Novara per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
testo nella versione modificata dal d.lgs. n. 158/2015 e, successivamente, nella versione ripristinata per effetto della sent. n. 175/2022 della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale la parte introdotta dal d.lgs. n. 158/2015 che estendeva la rilevanza penale alle ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione" anche se non certificate. Per effetto della declaratoria si è tornati ad applicare la versione che punisce solo l'omesso versamento di ritenute certificate, mentre le ritenute risultanti solo dalla dichiarazione e prive di prova di rilascio della certificazione costituiscono illecito amministrativo
art. 7, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (lett. a) e b))
parte contestata dalla Corte costituzionale (introduzione delle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o")
La modifica normativa operata con il d.lgs. 158/2015 è stata dichiarata in parte incostituzionale perché eccedeva i limiti della delega legislativa: non poteva reintrodurre la rilevanza penale per ritenute non certificate
Sentenza Corte costituzionale n. 175/2022
deposita il 14 luglio 2022
Dichiarata la parziale illegittimità costituzionale delle espressioni legislative che estendevano la fattispecie penale; effetto ex tunc che ripristina il regime previgente: reato solo per ritenute certificate, amministrativo per le altre ipotesi
applicazione della pena mediante patteggiamento
La sentenza impugnata era il risultato di un accordo di pena ai sensi dell'art. 444; tuttavia, quando la contestazione su cui si basa l'accordo è successivamente depenalizzata, la sentenza di applicazione della pena deve essere annullata senza rinvio
proscioglimento per "fatto non previsto dalla legge come reato"
La Corte ha ritenuto che, pur annullando la sentenza per depenalizzazione, non fosse possibile pronunciare un proscioglimento ex art. 129 in mancanza di accertamento di assoluta evidenza dei fatti
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
restituzione degli atti al pubblico ministero
La Corte ha indicato che, se l'imputazione non fosse conformabile alla versione oggi applicabile della norma, potrebbe essere necessaria la restituzione degli atti al PM ai sensi di tale disposizione per consentire la riformulazione dell'imputazione
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una modifica normativa con effetto ex tunc, le condanne o accordi basati su quella modifica devono essere annullati perché il fatto non è più reato.
- Quando la depenalizzazione riguarda la descrizione dell'elemento materiale del reato (es. estensione alle ritenute risultanti solo dalla dichiarazione), il giudice penale deve verificare se l'imputazione originaria possa essere ricondotta alla versione "ripristinata" della norma (es. ritenute certificate); in mancanza, occorre riformulare l'imputazione o restituire gli atti al PM.
- Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non impedisce l'annullamento della sentenza se successivamente emerge che la condotta non è più penalmente rilevante; ciò può comportare l'annullamento senza rinvio a meno che non sia possibile emettere un proscioglimento con accertamento dell'evidenza dei fatti.
- Per integrare il reato di omesso versamento di ritenute ai sensi dell'art. 10-bis nella versione ora vigente, è necessario provare che le ritenute non versate risultino da certificazioni effettivamente rilasciate e consegnate ai sostituiti; la sola dichiarazione fiscale (mod. 770) non è di per sé sufficiente a provarlo.
- Le contestazioni relative a misure accessorie o confische devono essere specificamente trattate nell'accordo e motivate; se la confisca non era oggetto dell'accordo o non adeguatamente motivata, può essere autonomamente impugnata e riesaminata alla luce della depenalizzazione o di altre ragioni procedurali.
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