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Sentenza

Sentenza n. 285/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato o stagionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta per lavoro subordinato o stagionale, notificata il 1° agosto 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Nel corso del giudizio, a seguito del remand disposto dal TAR con ordinanza cautelare, la Prefettura di Mantova ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. La sentenza richiama inoltre la fondatezza del ricorso per le ragioni esposte nell’ordinanza di remand, senza riprodurne il contenuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’annullamento in autotutela della revoca impugnata fosse pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente. Pur non pronunciando l’annullamento giudiziale dell’atto, il Collegio ha rilevato la fondatezza del ricorso sulla base delle ragioni già esposte nell’ordinanza di remand e, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata prevalente in relazione alla fondatezza della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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