Cassazione Penale, Sentenza n. 20378/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che, accogliendo un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in anni 3 di reclusione e C 1.000,00 di multa per i reati di tentata rapina aggravata (capo 1), rapina aggravata (capo 2) e porto abusivo di coltello aggravato (capo 3). Motivo comune: violazione dell'art. 442 c.p.p., con la censura per avere la Corte d'appello applicato, al reato contravvenzionale (capo 3), una diminuzione per il rito abbreviato di un terzo anziché della metà (comma 2 dell'art. 442 c.p.p.). Ulteriore motivo (Casalinuovo): censura della motivazione per essere omesso un controllo e una motivazione sulla congruità e adeguatezza degli aumenti di pena per la continuazione con i reati satellite (capi 1 e 3).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati e li ha condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. Ha richiamato il principio per cui il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. limita la cognizione del giudice di secondo grado alle questioni non rinunciate e preclude il sindacato in cassazione sulle doglianze relative a motivi rinunciati, salvo che la pena sia illegale (cioè diversa nella specie o fuori dai limiti edittali). Ne deriva che inesattezze di calcolo o errata applicazione di norme processuali (es.: misura della diminuzione per rito abbreviato applicata in modo diverso) non costituiscono di per sé pena illegale e, se non dedotte in appello, rendono il ricorso inammissibile. Allo stesso modo la censura sulla congruità degli aumenti per continuazione è inammissibile salvo che si dimostri l'illegalità della pena concordata, che nel caso di specie non ricorreva.
Norme richiamate
Norma che disciplina il concordato in appello: consente alle parti di concordare la pena in secondo grado con rinuncia ai motivi di appello; limita la cognizione del giudice di appello e preclude il sindacato in cassazione sui motivi rinunciati, salvo il controllo dell'illegalità della pena.
Stabilisce la diminuzione della pena per il rito abbreviato; nel caso oggetto del ricorso era controversa l'applicazione della misura della diminuzione (un terzo vs metà per reati contravvenzionali), ma la Corte ha ritenuto che eventuale errata applicazione costituisca violazione di legge processuale non automaticamente traducibile in pena illegale.
Norma sulle cause di proscioglimento: il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause previste dall'art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione nell'ambito del concordato.
Richiamata per confronto: il patteggiamento (art. 444) ha diversa fisionomia rispetto al concordato in appello (art. 599-bis) e consente profili di sindacato diversi in cassazione.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Quando le parti concordano la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e l'imputato rinuncia a motivi di impugnazione, tali questioni sono precluse in Cassazione salvo che si tratti di pena "illegale" (specie diversa o fuori dai limiti edittali).
- Un errore di calcolo o una errata applicazione di norme processuali nella costruzione logico-argomentativa della pena concordata non rende automaticamente la pena illegale: è necessaria una ricaduta sulla specie o sui limiti edittali della sanzione.
- Le doglianze relative alla determinazione della pena concordata (es. aumenti per continuazione, misura delle diminuenti) sono in genere inammissibili in Cassazione salvo prova di illegalità della pena o vizi nella formazione del consenso delle parti (incluso il consenso del pubblico ministero).
- Se si intende impugnare la misura della pena in un concordato in appello, occorre dimostrare che la pena concreta è illegale (es.: eccede i limiti edittali) o che vi è stato un vizio nella formazione dell'accordo; altrimenti il rimedio in Cassazione è precluso.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione i ricorrenti possono essere condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di condanna a spese prima di proporre ricorso non ammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →