Ordinanza n. 4373/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del Decreto di aggiudicazione della Regione Campania - Dirigente Generale per le Risorse Strumentali - n. 802 del 26.08.2025, della procedura di gara, suddivisa in 4 lotti, finalizzata per il servizio di reception e custodia delle sedi della Giunta Regionale della Campania adibite a Centri per l'Impiego, decreto impugnato limitatamente al Lotto n. 1 - CIG B55A0C482F-; 2. della proposta di aggiudicazione prot. n. 0404603/2025 del 13.08.2025 - trasmessa alla ricorrente in data 18.09.2025 - a firma del RUP della UOD03, Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania e dei successivi provvedimenti di verifica requisiti e stipula di eventuale contratto in favore dell'ATI controinteressata, ivi inclusa la decisione - contenuta nei precedenti atti - volta ad accettare il chiesto oscuramento degli atti di gara della controinteressata; 3. dei verbali di gara, e della susseguente sub - procedura di verifica di anomalia, sviluppata dal RUP della procedura in oggetto con le note richiamate nel provvedimento di cui sub. 2), in più riprese (3 interlocuzioni), verbali e note mai pubblicate sul sito di gara, e alfine, dell'intera sub-procedura di verifica di anomalia - definita dal RUP con il verbale del 04.07.2025 - anch'esso impugnato in questa sede - e trasmesso solo in data 18/9/2025; nonché, anche ai sensi degli artt. 116 e ss. c.p.a., - per l'accesso agli atti di gara citati nei provvedimenti di cui sub. 3) e b), ed in particolare di tutti quelli che compongono la procedura di verifica di anomalia, richiamati dal RUP nella proposta del 13/8/2025, definita con il verbale del 04.07.2025, ivi incluse le controdeduzioni dell'ATI affidataria richiamate nella medesima proposta: ed ancora il verbale del seggio di gara di apertura e verifica della documentazione amministrativa degli offerenti, ed in particolare delle certificazioni DURC/Agenzia Entrate/BDNA presso ANAC e verifica dei requisiti tecnici spesi in sede di gara, nonché: - ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a. per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla Regione Campania con l'ATI controinteressata. II. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Europolice S.r.l. il 21\10\2025: per l’annullamento a – del D.D. del Dirigente Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania n. 802 del 26.08.2025 di aggiudicazione della procedura di gara, suddivisa in 4 Lotti, per il servizio di reception e custodia delle sedi della Giunta Regionale della Campania adibite a Centri per l’impiego, nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta di Security Service per il Lotto 1; b – della proposta di aggiudicazione prot. n. 0404603/2025 del 13.08.2025 della gara di cui al provvedimento sub. a), nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta di Security Service per il Lotto 1; c - dei verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso, valutato e collocato in graduatoria la offerta di Security Service, per il Lotto 1; d – di tutti gli atti istruttori, nella parte in cui hanno ammesso e valutato l’offerta di Security Service, per il Lotto 1; e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Security Service S.r.l. il 27\1\2026: per l’annullamento: dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; nonché, ai sensi degli artt. 121 e ss. del codice del processo amministrativo, per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dalla Regione Campania con l’ATI controinteressata in data 30.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di aggiudicazione, ammissione e valutazione delle offerte e sub-procedura di verifica dell'anomalia relativa al Lotto 1, nonché il contratto eventualmente stipulato con l'ATI aggiudicataria
Esito
La controversia
La ricorrente Security Service S.r.l. ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 1 della procedura di gara per il servizio di reception e custodia delle sedi regionali adibite a Centri per l'Impiego, contestando anche la proposta di aggiudicazione, gli atti di verifica dei requisiti, i verbali di gara e la sub-procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'ATI aggiudicataria. Ha inoltre proposto domanda di accesso agli atti di gara, comprese le giustificazioni dell'offerta anomala e la documentazione relativa ai requisiti dell'aggiudicataria, nonché domanda di annullamento o declaratoria di inefficacia del contratto. L'aggiudicataria Europolice S.r.l. ha proposto ricorso incidentale, contestando l'ammissione e la valutazione dell'offerta della ricorrente. Con precedente ordinanza il TAR ha disposto una verificazione volta ad accertare l'attuabilità dell'offerta dell'ATI alla luce della normativa lavoristica e del bando, la congruità del costo della manodopera rispetto al CCNL e all'incidenza delle assenze e delle sostituzioni, l'effettiva fruibilità di sgravi contributivi, inclusa la cd. Decontribuzione Sud, e gli ulteriori profili di congruità e correttezza dell'offerta. L'odierna fase riguarda esclusivamente l'istanza del verificatore di proroga dei termini. Europolice ha inoltre sollevato questioni di incompatibilità del verificatore e dell'organismo di appartenenza per asserita carenza di apparenza di terzietà, ma tali questioni sono state introdotte con una nota difensiva e non mediante formale istanza di ricusazione notificata alle controparti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del verificatore e ha concesso un nuovo termine di trenta giorni per l'espletamento della verificazione, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, se anteriore, lasciando fermi gli ulteriori termini già stabiliti nella precedente ordinanza: trasmissione della bozza alle parti, osservazioni dei consulenti e deposito della relazione conclusiva. La proroga è stata ritenuta necessaria in ragione della cospicua documentazione e degli approfondimenti richiesti per la completa acquisizione degli elementi istruttori utili alla decisione. Il TAR ha dichiarato inammissibili, nella presente fase, le questioni di incompatibilità del verificatore, poiché irritualmente proposte con un mero atto difensivo anziché mediante formale istanza di ricusazione previamente notificata, secondo l'art. 20, comma 2, c.p.a. Non è stata definita la domanda principale di annullamento, né sono stati decisi il ricorso incidentale, la domanda di accesso o le domande relative al contratto. In conseguenza della proroga e del necessario rispetto dei termini a difesa previsti dal rito appalti, la trattazione della causa è stata differita all'udienza pubblica del 21 gennaio 2027.
Norme richiamate
Disciplina la verificazione disposta dal giudice amministrativo e costituisce il riferimento normativo per l'attività istruttoria oggetto della proroga.
formale istanza di ricusazione previamente notificata alle controparti
Le questioni relative all'incompatibilità o alla ricusazione del verificatore devono essere proposte mediante formale istanza di ricusazione notificata alle controparti; la loro deduzione con un mero atto difensivo è irrituale e, nella presente fase, inammissibile.
Massime di principio
- La proroga del termine assegnato al verificatore può essere concessa quando la complessità dell'incarico e la copiosità della documentazione rendano necessari ulteriori approfondimenti istruttori per una migliore decisione della controversia.
- Le contestazioni sull'incompatibilità o sulla terzietà del verificatore devono essere introdotte mediante la formale istanza di ricusazione prevista dall'art. 20, comma 2, c.p.a., previamente notificata alle controparti; non è sufficiente una deduzione contenuta in un mero atto difensivo o in una nota d'udienza.
- Quando una proroga dell'attività istruttoria incide sul rispetto dei termini a difesa del rito speciale appalti, il giudice può differire la successiva udienza pubblica a una data compatibile con tali termini.
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