Cassazione Penale, Ordinanza n. 21696/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di appello che aveva mantenuto la responsabilità dell'imputato per due delitti di bancarotta fraudolenta. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondati i motivi e corretta la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per due delitti di bancarotta fraudolenta. Con il primo motivo ha denunciato insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo a), sostenendo in sostanza che non fosse adeguatamente dimostrato il coefficiente soggettivo richiesto. Con il secondo motivo ha censurato inosservanza di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato al capo b), contestando la ricostruzione del fine di recare pregiudizio ai creditori. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate e comunque inammissibili, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e perché la motivazione di appello era ritenuta logica e conforme ai principi di diritto in materia di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente una nuova verifica della rispondenza della motivazione alle risultanze processuali, ma solo il controllo dell'esistenza di un apparato argomentativo logico.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata presenti un apparato argomentativo logicamente coerente, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Ai fini della bancarotta impropria da operazioni dolose non è necessario dimostrare un dolo specifico diretto a causare il fallimento; è sufficiente il dolo generico, inteso come coscienza e volontà delle singole operazioni e prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità, il fine di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto, in particolare quando l'omissione contabile sia idonea a impedire la ricostruzione delle vicende gestionali e a rivelare una finalizzazione fraudolenta dell'azione omissiva.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non manifestamente illogica, senza possibilità di rivalutare il materiale probatorio o di sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
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