Cassazione Penale, Sentenza n. 45850/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua richiesta di fissare preventivamente orari e numero dei controlli notturni previsti dall'obbligo di dimora. Sostiene che il regime di controlli notturni, interrompendo il sonno, incida sulla sua salute e configuri un trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei principi costituzionali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte non siano consentite dalla legge perché l'impugnazione ai sensi dell'art. 310 c.p.p. non può riguardare provvedimenti temporanei e contingentati che non determinano modificazioni apprezzabili e durevoli dello status libertatis. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la determinazione di modalità, orari e numero dei controlli è attività discrezionale della polizia giudiziaria e non incide sullo status libertatis, pertanto il rigetto della fissazione preventiva di tali modalità non è appellabile. La Corte ha anche osservato che la doglianza sulla natura "inumana" dei controlli è generica e priva di documentazione sul concreto danno alla salute. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 310 come limitato alle ordinanze sulle misure cautelari personali che incidono apprezzabilmente sullo status libertatis; non comprende provvedimenti temporanei e meramente organizzativi relativi ai controlli di polizia giudiziaria.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 3 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)
Il ricorrente invoca la tutela dell'art. 3 per qualificare i controlli notturni come trattamento inumano; la Corte rileva che, senza documentazione concreta del danno alla salute e considerata la finalità di accertamento del rispetto della misura, tale censura è generica e non può prevalere.
Sezioni Unite, n. 24 del 03/12/1996 (Lombardi) e Sez. 6, n. 26262 del 05/03/2019 (Maglioli)
Giurisprudenza richiamata per affermare che non sono appellabili i provvedimenti temporanei e meramente contingentati che non determinano modificazioni durevoli dello status libertatis; si utilizza questo principio per escludere l'appello avverso il rigetto della fissazione preventiva degli orari e del numero dei controlli.
Massime di principio
- Le decisioni che si limitano ad aspetti organizzativi o temporanei dei controlli di polizia giudiziaria (orari, numero dei controlli) sono, di regola, inammissibili in appello per carenza di incidenza sullo status libertatis.
- Per contestare con successo la legittimità dei controlli notturni sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali occorre fornire documentazione specifica e probatoria (certificati medici, referti specialistici) che dimostri un concreto e grave pregiudizio alla salute o alla dignità.
- L'esercizio discrezionale della polizia giudiziaria nell'organizzazione dei controlli è volto a garantire l'efficacia della misura cautelare; la mancata fissazione preventiva di modalità operative non costituisce automaticamente una violazione di diritti soggettivi rilevanti.
- Quando la doglianza riguarda il carattere generale o temporaneo di un provvedimento, è necessario valutare prima se siano esperibili rimedi interni alternativi o se la questione rientri effettivamente nell'ambito di impugnabilità previsto dall'art. 310 c.p.p.; in assenza di tale competenza, il ricorso alla Corte di legittimità sarà dichiarato inammissibile.
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