Cassazione Penale, Ordinanza n. 32977/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché, da un lato, si trattava di una mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, il motivo era obiettivamente generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in appello; la Corte non affronta il merito del fatto, ma prende atto della condanna impugnata.
circostanze attenuanti generiche
La doglianza sul mancato riconoscimento è stata ritenuta inammissibile perché generica e riproduttiva di censure già valutate nei gradi di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte e già adeguatamente esaminate dai giudici di merito, senza indicare specifiche criticità della motivazione impugnata.
- È generico, e quindi inammissibile, il motivo che non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere sorretta da un reale confronto con la motivazione del giudice di merito; in difetto, non è scrutinabile in cassazione.
Come è indicizzato
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