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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22688/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 22/07/2022 che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 21/10/2020 - 14/07/2021, determinato da misure cautelari applicate nel corso di procedura di estradizione dalla Repubblica di Moldavia per i reati di sequestro di persona e rapina. La Corte della riparazione aveva escluso il diritto alla riparazione ravvisando la condizione ostativa della colpa grave/dolo della ricorrente, in quanto avrebbe consapevolmente approfittato del sequestro per sottrarre un computer dalla stanza dell'aggredito, creando così l'apparenza di concorso con i sequestratori. La difesa contestava travisamento della prova e l'erronea valutazione della Corte della riparazione rispetto a quanto stabilito dalla Cassazione e dalla Corte d'Appello in sede di rinvio, ossia che la partecipazione al furto non comprovava un'intesa per il sequestro.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto che la Corte della riparazione abbia errato nel valutare la condotta della ricorrente come incidenza sulla "prognosi di estradabilità" o sulla gravità del quadro indiziario, invece di verificarne l'effetto esclusivo sul requisito del pericolo di fuga. Pertanto la decisione è stata cassata e rimessa al giudice di merito per valutare, conformemente ai principi indicati, se la condotta della Burca integri dolo o colpa grave rilevante rispetto al pericolo di fuga. La regolamentazione delle spese è demandata alla Corte d'Appello di Bologna.

Norme richiamate

  • art. 722-bis cod. proc. pen.

    «la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, nei casi indicati dall'art. 314»

    Collega la detenzione a fini estradizionali al regime di riparazione previsto dall'art. 314: la detenzione all'estero per estradizione può concorrere al conteggio della riparazione nei limiti indicati dall'art. 314.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (ipotesi di ingiustizia sostanziale e formale); è il parametro sostanziale per riconoscere l'equo indennizzo.

  • art. 714 cod. proc. pen. (comma 2 e 3)

    Richiama l'esclusione di applicabilità degli artt. 273 e 280 al procedimento di estradizione e impone che le misure non siano disposte se vi sono ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione (comma 3).

    Stabilisce limiti specifici alla cognizione del giudice italiano in materia di misure cautelari per estradizione: non è consentito valutare la gravità del quadro indiziario secondo i parametri degli artt. 273 e 280; la verifica è, in sostanza, formale sulla documentazione inviata dallo Stato richiedente.

  • art. 715 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione preventiva di misure cautelari su richiesta dello Stato estero prima della domanda formale, con criteri prevalentemente formali (descrizione dei fatti, pericolo di fuga ecc.) e termini di revoca se la documentazione non perviene.

  • art. 716 cod. proc. pen.

    Disciplina l'arresto provvisorio su domanda di arresto provvisorio e la conseguente convalida e termini per il mantenimento della misura su iniziativa del Ministro; introduce limiti temporali e condizioni per la revoca.

  • artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

    Norme ordinarie sui presupposti delle misure cautelari (grave indizio di colpevolezza e motivazione); tuttavia l'art. 714 comma 2 esclude la loro applicazione nella procedura di estradizione, per cui la valutazione non può fondarsi su questi parametri.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 231/2004

    Ha affermato che il diritto alla riparazione può applicarsi anche quando la lesione della libertà derivi da un titolo di detenzione originato nella procedura di estradizione, definendo il diritto in termini di lesione oggettiva della libertà personale valutabile ex post.

  • Sezioni Unite, sent. n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)

    Ha stabilito che per valutare l'ingiustizia della detenzione in materia di estradizione occorre accertare ex post l'insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione; in caso di sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione non può esserci riparazione.

  • Sez. 4, sent. n. 52813 del 19/09/2018 (Maroci)

    Ha chiarito la distinzione tra le diverse ipotesi procedurali (art. 714, 715, 716) e indicato che, per la riparazione, la condotta del soggetto rileva principalmente con riferimento al pericolo di fuga, mentre non può incidere sulla verifica meramente documentale della 'estradabilità'.

Massime di principio

  • Il diritto alla riparazione per detenzione subita in procedura di estradizione dipende dalla fase procedurale: se la detenzione prosegue e si conclude con una pronuncia irrevocabile di rigetto dell'estradizione, sussiste astrattamente il diritto alla riparazione salvo l'esistenza di condotte dolose o gravemente colpose che abbiano concorso a causarla.
  • Il giudice della riparazione deve valutare se la condotta del detenuto abbia inciso causalmente sulla instaurazione o sulla protrazione della misura esclusivamente con riferimento al requisito del pericolo di fuga; non è lecito utilizzare la condotta del soggetto per valorizzare la gravità del quadro indiziario o la "prognosi di estradabilità", poiché tale verifica è di natura documentale e formale ai sensi dell'art. 714.
  • Comportamenti che indicano consapevolezza di un reato commesso da terzi (es. approfittare di un sequestro per commettere un furto) non precludono automaticamente la riparazione: occorre dimostrare che tali condotte abbiano effettivamente creato l'apparenza di un concreto pericolo di fuga o abbiano determinato, con dolo o colpa grave, l'adozione o il mantenimento della misura.
  • Nelle ipotesi di misure disposte ex art. 715 o 716, la valutazione della ingiustizia può richiedere meno condizioni rispetto alla detenzione dopo la domanda di estradizione: se la misura è revocata per carenza di documentazione o se l'arresto non è convalidato, il diritto alla riparazione è più facilmente riconoscibile.
  • In caso di errore del giudice della riparazione nel valutare la rilevanza della condotta dell'estradando, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame limitato all'accertamento dell'incidenza della condotta sul pericolo di fuga, conformemente ai principi di cui alle pronunce citate.

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