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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02800/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato o comunque definito la decisione di merito con un trattamento sanzionatorio ritenuto dalla difesa troppo severo. Con un'unica censura si contestava la determinazione della pena, richiamando in modo ritenuto eccentrico la riduzione concessa per le circostanze attenuanti generiche, le quali sarebbero state considerate equivalenti alla recidiva pur in assenza di una contestazione formale di tale aggravante o del relativo giudizio di bilanciamento. Si lamentava inoltre che la pena irrogata fosse eccessiva, nonostante la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione ritenuta dalla Corte di cassazione sufficiente, non illogica e adeguata nell'esame delle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza investisse esclusivamente il trattamento punitivo e la misura della pena, profili che la sentenza impugnata aveva motivato in modo sufficiente e non illogico. In ragione dell'inammissibilità, sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale di doglianza motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione di merito sulla misura della pena quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
  • La censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio non è ammissibile in cassazione se non evidenzia un vizio di motivazione effettivo e decisivo, ma si limita a proporre una diversa lettura delle circostanze rilevanti già esaminate dal giudice di merito.
  • Le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p. si applicano automaticamente quando il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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