Ordinanza n. 10833/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR per il Lazio-III quater, n. 1251/2023, resa nel giudizio ascritto al RG sub n. 12127/2022, notificata in copia conforme il 13.3.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo o ritenuto non conforme del Ministero della Salute nell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1251/2023
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR per il Lazio, Sezione III quater, n. 1251/2023, resa nel giudizio R.G. n. 12127/2022 e notificata il 13 marzo 2023. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire dall'amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle contestazioni dedotte nel giudizio.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il merito del ricorso per ottemperanza. Ha disposto, ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., l'acquisizione dal Ministero della Salute di una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte. L'incombente deve essere eseguito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. È stata fissata per l'ulteriore trattazione del merito la camera di consiglio del 1 dicembre 2026.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di disporre i mezzi istruttori necessari ai fini della decisione.
Consente al giudice di richiedere alle parti chiarimenti e documenti e di acquisire elementi utili alla decisione.
Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell'incombente istruttorio può essere valutato dal giudice ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per decidere, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente di depositare una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte.
- Il termine assegnato dal giudice per l'adempimento dell'incombente istruttorio può essere qualificato come perentorio; il mancato, tardivo o insufficiente adempimento può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →