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Ordinanza

Ordinanza n. 10833/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'ottemperanza alla sentenza del TAR per il Lazio-III quater, n. 1251/2023, resa nel giudizio ascritto al RG sub n. 12127/2022, notificata in copia conforme il 13.3.2023;

Giustizia amministrativa202601457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo o ritenuto non conforme del Ministero della Salute nell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1251/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR per il Lazio, Sezione III quater, n. 1251/2023, resa nel giudizio R.G. n. 12127/2022 e notificata il 13 marzo 2023. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire dall'amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle contestazioni dedotte nel giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso il merito del ricorso per ottemperanza. Ha disposto, ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., l'acquisizione dal Ministero della Salute di una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte. L'incombente deve essere eseguito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. È stata fissata per l'ulteriore trattazione del merito la camera di consiglio del 1 dicembre 2026.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per decidere, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente di depositare una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte.
  • Il termine assegnato dal giudice per l'adempimento dell'incombente istruttorio può essere qualificato come perentorio; il mancato, tardivo o insufficiente adempimento può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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