Cassazione Penale, Sentenza n. 42892/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova per violazione dell'art. 282-ter c.p.p., lamentando omissioni nell'ordinanza: mancata indicazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, mancata prescrizione della distanza minima (non inferiore a 500 metri) e mancata applicazione delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici previste dall'art. 275-bis c.p.p., dopo le modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 2023 n.168.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle omissioni segnalate (mancata indicazione dei luoghi frequentati dalla persona offesa, mancata indicazione della distanza da mantenere e mancata previsione delle modalità di controllo ex art. 275-bis c.p.p.) e ha rinviato al Tribunale di Genova per nuova deliberazione su tali punti. La Corte ha inoltre chiarito i principi applicativi relativi all'obbligo di specificare i luoghi quando si impone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati e l'obbligatorietà, nella misura del divieto di avvicinamento così come riformulata dalla legge n.168/2023, dell'applicazione degli strumenti tecnici di controllo, salvo il caso in cui l'imputato neghi il consenso o l'organo delegato ne accerti la non fattibilità, situazione in cui devono essere imposte misure più gravose.
Norme richiamate
"con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri da tali luoghi, o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis... Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione anche congiunta di ulteriori misure cautelari anche più gravi"
La Corte interpreta la norma come imponendo che, se il divieto riguarda i luoghi abitualmente frequentati, questi vadano indicati specificamente per dare certezza all'imputato; la legge n.168/2023 ha inoltre introdotto la distanza minima di 500 metri e reso obbligatoria l'applicazione delle modalità di controllo ai sensi dell'art.275-bis, con la conseguenza che la misura del divieto di avvicinamento deve essere accompagnata dagli strumenti di controllo salvo le ipotesi tassative (rifiuto del consenso o non fattibilità tecnica) che determinano la necessità di misure alternative più gravi.
"il giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia"
La disciplina prescrive ordinarimente l'accompagnamento delle misure coercitive con strumenti di controllo elettronico; per gli arresti domiciliari il giudice può escluderne l'uso solo con motivazione. La Corte estende l'obbligatorietà del controllo elettronico anche alla misura del divieto di avvicinamento così come riformulata, ritenendo gli strumenti tecnici modalità esecutive ordinarie della misura.
"modifica l'art. 282-ter introducendo la distanza minima di 500 metri e prevedendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis"
Secondo la Corte la legge ha voluto rafforzare la tutela delle vittime introducendo una misura minima di distanza e rendendo obbligatoria l'applicazione delle modalità di controllo elettronico per la misura del divieto di avvicinamento, salvo le ipotesi tassative previste dalla norma.
Sezioni Unite, n. 39005 del 29/04/2021
Principio secondo cui, se il giudice dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, deve indicare specificamente tali luoghi; se ritiene sufficiente l'obbligo di mantenere una distanza dalla persona offesa può limitarsi a determinare la distanza senza elencare i luoghi.
Sezioni Unite, n. 20769 del 28/04/2016 (Lovisi)
Affermato che gli arresti domiciliari sono ordinariamente accompagnati dal controllo elettronico; il braccialetto elettronico è modalità esecutiva 'ordinaria' della misura e la sua esclusione richiede motivazione.
Massime di principio
- Se il divieto è rivolto ai 'luoghi abitualmente frequentati' dalla persona offesa, il provvedimento deve indicare con sufficiente certezza quali siano tali luoghi (anche in via indiretta) per garantire la tutela della vittima e la certezza per l'imputato; l'omissione è vizio che legittima annullamento.
- Dopo la legge n.168/2023, la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati deve prevedere la distanza minima non inferiore a 500 metri ove riferita a luoghi o persona, salvo che si imponga solo il divieto di tenersi a una distanza dalla persona offesa (in tal caso non è necessario elencare i luoghi).
- L'applicazione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo (art.275-bis) va considerata ordinaria e deve essere disposta quando si applica il divieto di avvicinamento; l'esclusione è ammessa solo in casi tassativi (rifiuto del consenso o non fattibilità tecnica), e in tali casi il giudice deve valutare e, se necessario, disporre misure cautelari più gravi.
- Le prescrizioni e le modalità esecutive di una misura cautelare non sono meri dettagli tecnici: incidono sullo status libertatis dell'indagato e sulla efficacia della tutela della vittima, perciò la loro genericità è rilevabile in sede di cassazione anche d'ufficio.
- Il principio di adeguatezza e proporzionalità resta guida: anche quando si rende obbligatorio l'uso di strumenti tecnici, il giudice deve valutare la fattibilità e l'idoneità della misura rispetto alle esigenze cautelari concrete, motivando ogni esclusione o alternativa.
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